Assegno unico, cosa cambia con le nuove regole del 2026
L’Assegno unico e universale, la prestazione che dal 2022 sostiene le famiglie con figli a carico, cambia volto. A distanza di quattro anni dalla sua nascita, un intervento normativo dei primi mesi del 2026 ne ridisegna alcuni presupposti fondamentali, estendendo la platea dei beneficiari e adeguando la disciplina italiana alle regole europee di coordinamento della sicurezza sociale. L’INPS ha fornito le prime istruzioni operative con una circolare pubblicata il 24 luglio scorso, che scioglie diversi nodi applicativi rimasti aperti dopo la conversione in legge del decreto.
Una misura nata per unificare il sostegno alle famiglie
L’Assegno unico ha preso forma con il decreto legislativo 230/2021, in attuazione della legge delega 46/2021, assorbendo un insieme di misure fino ad allora frammentate: gli assegni al nucleo familiare per i figli, le detrazioni IRPEF per i minori, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità e diverse altre prestazioni assistenziali con finalità simili. In vigore dal 1° marzo 2022, la prestazione è stata costruita attorno a pochi principi chiave: universalità, unicità dello strumento, importo graduato in base all’ISEE e maggiorazioni per le situazioni che richiedono una tutela rafforzata.
Nel tempo, però, l’applicazione concreta ha fatto emergere questioni delicate: come trattare i genitori separati, come considerare i figli con disabilità, come ripartire il pagamento tra i due genitori, come gestire i rapporti con la normativa dell’Unione europea. Le leggi di bilancio susseguitesi negli anni hanno più volte ritoccato maggiorazioni e criteri di calcolo, ma restava da chiarire il rapporto tra l’Assegno unico e le famiglie con legami in più Stati membri.
Il figlio all’estero non esclude più il diritto alla prestazione
La novità più rilevante riguarda i figli fiscalmente a carico che risiedono in un altro Paese dell’Unione europea. Fino a oggi, la prassi amministrativa considerava la residenza del figlio in Italia un requisito imprescindibile. Con la modifica introdotta nel 2026, questo vincolo cade: ai soli fini dell’Assegno unico, sono beneficiari anche i figli residenti in un altro Stato membro, purché risultino fiscalmente a carico secondo le regole italiane.
Attenzione però a un punto tecnico: l’estensione riguarda esclusivamente l’Assegno unico e non tocca la composizione del nucleo ai fini ISEE, che continua a seguire il D.P.C.M. 159/2013. Inoltre, quando una famiglia ha collegamenti con più Paesi europei, il diritto alla prestazione non si stabilisce guardando solo alla legge italiana: entra in gioco il regolamento comunitario sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che fissa una gerarchia precisa tra gli Stati coinvolti. In sintesi, prevale lo Stato dove si lavora; se nessuno dei genitori lavora, conta la residenza; se i genitori lavorano in Paesi diversi, decide la residenza dei figli. L’Italia può quindi trovarsi a essere lo Stato principalmente competente, lo Stato competente in via sussidiaria oppure tenuto soltanto a versare un’eventuale integrazione rispetto a quanto già erogato altrove.
Chi può richiedere l’Assegno: la platea si allarga
Cambiano anche i requisiti soggettivi, che ora devono sussistere non solo al momento della domanda ma per tutta la durata della prestazione. Possono accedere all’Assegno i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri e i loro familiari, i cittadini extracomunitari con permesso di lungo periodo, chi possiede un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi e chi è titolare di un permesso di soggiorno per ricerca con la stessa durata minima.
Una precisazione utile riguarda l’obbligo di essere soggetti all’imposta sul reddito in Italia: l’INPS chiarisce che non serve versare effettivamente l’IRPEF, basta esservi astrattamente assoggettati secondo le norme del testo unico delle imposte sui redditi. Il requisito resta quindi soddisfatto anche quando l’imposta si azzera per effetto di detrazioni, deduzioni o esenzioni di legge.
Sul fronte della residenza, il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia, oppure svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale italiana e in regola con i contributi. Proprio quest’ultima possibilità apre l’accesso alla prestazione anche a chi lavora in Italia senza risiedervi.
Lavoratori non residenti: domanda annuale legata al periodo di lavoro
Per chi lavora in Italia senza esservi residente, il diritto all’Assegno segue la durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel Paese, dell’iscrizione previdenziale e della regolarità contributiva. Questi lavoratori devono ripresentare la domanda ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio successivo, e indicare tutti gli elementi utili a stabilire se l’Italia sia lo Stato competente secondo le regole europee.
Una differenza importante rispetto ai lavoratori residenti, per i quali è ormai operativo un meccanismo di gestione automatica che utilizza i dati già in possesso dell’INPS per garantire la continuità della prestazione senza ulteriori adempimenti.
Cosa deve contenere la domanda e cosa comunicare dopo
La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva e deve indicare il possesso dei requisiti, i figli beneficiari, i dati per individuare lo Stato competente, la composizione del nucleo e gli estremi per il pagamento. Chi ha legami transfrontalieri deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare la competenza dell’Italia secondo il regolamento comunitario.
Durante l’erogazione, restano da comunicare tempestivamente eventi come la nascita di un figlio, il decesso di un componente del nucleo, la perdita dei requisiti, variazioni della composizione familiare o dell’ISEE e il cambiamento dello Stato competente. Omettere queste comunicazioni espone al rischio di percepire somme non dovute, con conseguente recupero degli importi e possibili sanzioni.
Come si calcola l’importo
Il meccanismo di calcolo non cambia nella sostanza: resta ancorato all’ISEE del nucleo, al numero e alle caratteristiche dei figli, e alla presenza di condizioni che danno diritto a maggiorazioni specifiche. L’importo più alto spetta ai nuclei con ISEE entro la soglia minima, per poi scendere progressivamente fino alla misura minima quando l’ISEE supera la soglia massima o manca del tutto.
Le maggiorazioni si aggiungono alla quota base e si possono raggruppare in tre famiglie. Quelle legate al figlio riguardano l’età sotto l’anno, l’età tra uno e tre anni nei nuclei numerosi entro una certa soglia ISEE, e la condizione di disabilità, graduata secondo la sua gravità. Quelle legate ai genitori riguardano la madre di età inferiore a ventuno anni e la situazione in cui entrambi i genitori lavorano. Quelle legate al nucleo riguardano infine i figli oltre il secondo e le famiglie con almeno quattro figli. Tutti questi importi, comprese le soglie ISEE di riferimento, vengono rivalutati ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La fase transitoria e cosa cambia per chi già percepisce l’Assegno
Le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono state definite in un primo momento in via provvisoria, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’INPS. Seguiranno una rielaborazione automatica delle posizioni e una verifica di tutte le mensilità a partire da maggio 2026, da cui potranno derivare quattro esiti diversi: conferma della prestazione così com’è, ricalcolo dell’importo, riconoscimento di somme arretrate oppure recupero di quanto percepito indebitamente.
Per chi assiste le famiglie in queste pratiche, diventa quindi opportuno monitorare con regolarità le posizioni previdenziali degli assistiti, per intercettare per tempo eventuali crediti o debiti generati dall’applicazione delle nuove regole.
In sintesi
Le modifiche del 2026 spostano l’Assegno unico verso una logica più coerente con la libera circolazione delle persone in Europa: un figlio che vive in un altro Paese dell’Unione non preclude più l’accesso alla prestazione, e chi lavora in Italia senza risiedervi può ora rientrare tra i beneficiari. Restano fermi, però, gli obblighi di aggiornamento delle informazioni e la necessità di verificare, caso per caso, quale Stato sia effettivamente competente a erogare il sostegno quando la famiglia ha legami con più Paesi.





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