Dal primo gennaio 2022 è possibile presentare la domanda all’Inps per il riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale, che sarà erogato a decorrere dal primo marzo 2022.
La misura consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base al valore ISEE.
L’assegno è attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni e senza limiti di età per i figli disabili.
Infatti, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno Unico:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).
Per potere beneficiare dell’assegno, i figli maggiorenni devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
Per poter ottenere il riconoscimento dell’assegno è necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro:
- sia cittadino italiano o Comunitario, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’importo dell’assegno varia in base all’età, al numero dei figli e al reddito familiare.
Per ogni figlio minorenne spetta un importo pari a 175,00 euro mensili con un valore ISEE sino a 15.000 euro.
Nel caso di figli di età tra 18 anni e i 21 anni l’importo si riduce a 85,00 euro nel caso di ISEE fino a 15.000,00 euro.
Se l’ISEE è superiore a 15.000 euro l’importo si riduce gradualmente sino a raggiungere l’importo di euro 25. In caso di assenza di ISEE o di valore ISEE pari o superiore a 40.000 euro l’importo dell’assegno sarà pari a 25 euro.
Dal terzo figlio in poi è spettante una maggiorazione pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, l’importo si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche, in assenza di ISEE.
La domanda, presentabile dal 1° gennaio di ogni anno, comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, anche chiamando il contact center o tramite patronati.
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