Auto aziendali, la tassazione del fringe benefit cambia dal 2026
Il Decreto Omnibus introduce due correttivi che si aggiungono al sistema di calcolo previsto dalla legge di Bilancio 2025 per le auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Dal periodo d’imposta 2026 il valore imponibile terrà conto anche dell’anzianità del veicolo e della presenza di dotazioni non comprese nelle tabelle ACI.
Il meccanismo di base non cambia
Restano confermate le regole introdotte lo scorso anno. Il valore del fringe benefit si calcola su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, applicando ai costi chilometrici pubblicati dall’ACI una percentuale che varia in base all’alimentazione del veicolo: 50% per i veicoli tradizionali, 20% per gli ibridi ricaricabili, 10% per gli elettrici a batteria. Dall’importo così calcolato si sottraggono le eventuali somme trattenute al dipendente, comprese quelle riferite a dotazioni e allestimenti.
Questo impianto, previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, resta il punto di partenza del calcolo. Il decreto interviene aggiungendo due maggiorazioni.
Veicoli meno recenti: aumento del 50%
Superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore ottenuto con le percentuali ordinarie sale del 50%. Il conteggio parte dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, non dalla data in cui il veicolo è stato assegnato al dipendente: le aziende dovranno quindi verificare la data di immatricolazione di ciascun mezzo, non quella di consegna.
Per i veicoli assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro fine 2024 ma consegnati nel 2025, restano valide le vecchie regole fino al quinto anno dalla prima immatricolazione, dopo di che si applica comunque la maggiorazione del 50%. La regola vale anche se, nel frattempo, il veicolo passa a un altro dipendente: il cambio di assegnatario non fa ripartire il conteggio.
Accessori e dotazioni fuori tabella ACI: aumento del 5%
Il secondo correttivo riguarda gli accessori e gli allestimenti che le tabelle ACI non valorizzano. Se presenti sul veicolo e non acquistati direttamente dal dipendente, comportano un incremento del 5% sul valore del fringe benefit. La maggiorazione non si applica quando è il lavoratore stesso ad aver pagato l’accessorio.
Questa regola si estende, dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli che restano nel regime previgente ai sensi dell’articolo 1, comma 48 bis, della legge 207/2024. Restano validi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e non sono previsti rimborsi per maggiori imposte già versate.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026, compresi i veicoli assegnati nel corso del 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria della legge 207/2024.
Cosa cambia per le aziende
Il calcolo del fringe benefit non si esaurisce più nella scelta della percentuale legata all’alimentazione del veicolo. Uffici del personale e amministrazione dovranno tracciare, per ogni auto assegnata, l’anno di prima immatricolazione e l’eventuale presenza di dotazioni extra tabella ACI: elementi che finora non incidevano sul calcolo e che ora possono aumentare in modo significativo il reddito imponibile del dipendente.





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