Autotutela fiscale: nuove regole e procedure secondo l’Agenzia delle Entrate

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Autotutela fiscale: nuove regole e procedure secondo l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti sulle nuove procedure di autotutela fiscale, attraverso la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024. Le novità interpretative fanno seguito all’introduzione degli istituti dell’autotutela obbligatoria e facoltativa, previsti dal decreto legislativo 219/2023.

Come presentare l’istanza di autotutela

Il contribuente deve indirizzare la richiesta all’ufficio che ha emesso l’atto contestato. Se l’istanza viene erroneamente presentata a un ufficio non competente, quest’ultimo dovrà trasmetterla tempestivamente alla struttura corretta, informando il contribuente.

Un aspetto rilevante riguarda i termini: nel caso di autotutela obbligatoria, anche se l’istanza viene presentata a un ufficio non competente, questa rimane valida per impedire la decadenza del termine annuale previsto dalla legge.

Contenuti essenziali dell’istanza

Per essere valida, la richiesta deve contenere:

  • Dati identificativi del contribuente o del suo rappresentante
  • Contatti per le comunicazioni, preferibilmente PEC
  • Estremi dell’atto contestato
  • Descrizione dettagliata del caso
  • Documentazione di supporto
  • Motivazioni della richiesta
  • Firma del richiedente o del suo rappresentante legale

La fase istruttoria

L’ufficio competente deve procedere con un’istruttoria approfondita, garantendo:

  • Piena collaborazione con il contribuente
  • Analisi accurata degli elementi presentati
  • Verifica di eventuali collegamenti con altri atti amministrativi

Per le istanze più complesse e di maggior valore, è previsto il parere preventivo delle Direzioni regionali.

Il provvedimento finale

L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento motivato, sia in caso di accoglimento che di diniego. La notifica avviene al domicilio digitale indicato nell’istanza o, in mancanza, al domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria.

In caso di accoglimento parziale, l’ufficio deve specificare le somme rideterminate e motivare il mancato accoglimento delle altre richieste. È previsto anche il rimborso automatico delle somme già versate dal contribuente, senza necessità di specifica richiesta.

Questa riforma rappresenta un importante passo avanti nella definizione dei rapporti tra fisco e contribuenti, introducendo procedure più chiare e garantiste per la gestione delle controversie tributarie.

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