Bonus investimenti: dicitura anche nei DDT

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Bonus investimenti: dicitura anche nei DDT

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 270 del 18.05.2022, ha precisato che la dicitura richiesta in fattura per il bonus investimenti va inserita anche nei DDT.
Si ricorda che, l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 decreta che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ter”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate veniva chiesto se i riferimenti normativi per poter beneficiare del credito d’imposta, dovessero essere indicati anche nel DDT e nel verbale di collaudo e interconnessione.
L’Agenzia ha ricordato, come prima cosa, che i soggetti che beneficiano del credito devono conservare i documenti utili a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini di successivi controlli, come stabilito dal comma 1062. Inoltre, le fatture e gli altri documenti imputabili all’acquisto dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020. Allo stesso modo della fattura, anche i documenti che certificano la consegna del bene, vale a dire il documento di trasporto, devono assolvere alla medesima funzione.
Discorso diverso invece per quanto riguarda i verbali di collaudo o di interconnessione. Considerando che questi si riferiscono unicamente ai beni oggetto di intervento e se questi beni sono agevolabili, i verbali non devono riportare i riferimenti della normativa prevista dal comma 1062.
Fino a questo momento l’Agenzia non aveva mai affrontato il tema degli altri documenti. Si ricordano infatti le risposte a interpello n. 438 e 439 e la circolare n. 9/2021, con le quali aveva solo precisato che la dicitura andava indicata nella fattura.
Nello specifico, il caso affrontato con la risposta a interpello n. 439 tuttavia, riguardava una fattura e un contratto di locazione finanziaria privi dei riferimenti normativi. L’Agenzia affermava che “considerato che i documenti prodotti dall’impresa istante risultano privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate”. La risposta sembra dunque consentire la regolarizzazione degli altri documenti citati nell’istanza.
Sullo stesso avviso anche la risposta n. 270/2022 dove è stato precisato che “come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”.
Per concludere, sembra dunque possibile regolarizzare gli altri documenti tramite la scritta indelebile, come consentito per le fatture, prima che siano iniziate le attività di controllo.

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