L’art. 67 comma 10 del decreto “Sostegni-bis”, ha stabilito che con riguardo alle spese effettuate sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, durante il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% dell’ammontare della spesa sostenuta.
Con riguardo all’anno in corso, dal 01.03.2022 al 31.03.2022 è possibile presentare la comunicazione per accedere a questo credito d’imposta, denominato “bonus pubblicità”, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell’anno, tramite la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che possono accedervi sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono, al fine di promuovere la loro immagine, in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Nelle istruzioni già pubblicate in occasione della comunicazione relativa al bonus pubblicità 2021, non è più rilevante, come requisito per beneficiarvi, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento sostenuto nell’anno precedente. I limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, restano invece validi.
L’agevolazione spetterà nei limiti delle risorse disponibili.
Per questo motivo è molto probabile che tutti i soggetti riceveranno meno del 50% dell’investimento effettuato, al fine di soddisfare parzialmente tutti i soggetti che hanno presentato la domanda.
Per presentare la domanda occorre inviare la comunicazione telematica effettuando l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CNS e CIE e poi continuare nella sezione “Servizi per” alla voce “Comunicare”.
Dall’1 al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, occorre inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che ha lo scopo di prenotare le risorse disponibili e deve contenere i dati degli investimenti già effettuati o che si intende affrontare nell’anno.
Nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria è stato inoltre precisato che la comunicazione va inviata senza alcun allegato, come ad esempio fatture o copie di contratti pubblicitari. Questi documenti devono comunque essere conservati e esibiti, in caso di controlli.
Una volta trasmessa l’istanza, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria comunica in un elenco, dove sono presenti i soggetti che hanno inviato correttamente la domanda, il credito spettante in via teorica da ognuno.
I soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi, nel periodo 01.01.2023-31.01.2023, inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2022.
In seguito alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria.
È possibile utilizzare il bonus pubblicità esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, presentando quindi il modello F24, con il codice tributo “6900”, solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo che sono trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
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