Cambia il regime IVA per i distacchi di personale in Italia nel 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, il regime fiscale applicabile ai distacchi di personale in Italia ha subito una rilevante modifica a seguito dell’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988. Questa disposizione escludeva dall’ambito di applicazione dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali veniva versato solo il rimborso del relativo costo.
La novità normativa
L’abrogazione è stata introdotta dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (decreto “Salva-infrazioni”), convertito dalla Legge n. 166/2024. Questa modifica allinea la normativa italiana al principio espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-94/19, secondo cui l’imponibilità del distacco prescinde dall’importo del corrispettivo, che sia esso pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo per fornire la propria prestazione.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e di Assonime
Con la risposta n. 38/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono imponibili IVA anche se è stato pattuito il solo rimborso del puro costo del personale distaccato. Diventa quindi irrilevante, ai fini dell’imponibilità, l’esistenza di un mark-up a favore dell’impresa distaccante.
Di diverso avviso Assonime che, con la circolare n. 4/2025, ha sostenuto che la rifusione alla distaccante del costo sostenuto per mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non costituisce propriamente un corrispettivo per il “servizio” di prestito di personale, ma piuttosto un indennizzo. Secondo l’Associazione, la soluzione più corretta sarebbe considerare l’operazione soggetta al tributo, ma su un imponibile costituito solo dalla parte delle somme dovute che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi.
Gli effetti pratici
La modifica normativa ha particolare rilevanza per le società che subiscono limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. Infatti:
- Se le società distaccante e distaccataria non hanno limitazioni al diritto di detrazione, l’imponibilità del distacco non produce effetti sostanziali, poiché la distaccataria può esercitare la detrazione integrale dell’imposta addebitata
- Se una delle due società opera in regime di pro-rata di detrazione, l’imponibilità del distacco produce effetti significativi, che possono essere vantaggiosi per la distaccante (incremento del pro-rata) o svantaggiosi per la distaccataria (limitazione alla detrazione)
Per prevenire possibili elusioni, nei casi di società con vincoli di controllo e limitazioni alla detrazione, l’imponibilità del distacco avviene in funzione del “valore normale” della prestazione, inteso secondo l’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.
Il caso particolare del Gruppo IVA
Un’importante eccezione riguarda i distacchi di personale tra società appartenenti a un Gruppo IVA. In questo caso, anche per i distacchi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, l’operazione rimane esclusa dal campo di applicazione dell’IVA a prescindere dall’ammontare del corrispettivo, in quanto non si qualifica come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova normativa si applica quindi solo ai nuovi distacchi o a quelli rinnovati, mentre sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2025, sia quelli conformi alla sentenza della Corte UE che quelli conformi alla norma abrogata, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
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