Corrispettivi e POS, arriva una soglia di tolleranza del 5% sulle differenze

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Corrispettivi e POS, arriva una soglia di tolleranza del 5% sulle differenze

Con il Decreto Omnibus, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, il legislatore introduce un margine di scostamento accettabile tra i pagamenti elettronici accettati da un esercente e le operazioni effettivamente registrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi. Fino a oggi, qualunque disallineamento tra questi due dati esponeva l’operatore al rischio di sanzione. Da ora, entro un certo limite, la discrepanza non avrà più conseguenze.

Come funziona la nuova soglia

La norma stabilisce che le sanzioni collegate alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici non si applicano quando lo scostamento tra il numero dei pagamenti elettronici accettati e il numero delle operazioni correttamente registrate resta entro il 5%. La stessa esenzione vale anche per le sanzioni accessorie, comprese quelle che oggi possono portare alla sospensione della licenza o dell’attività in caso di violazioni ripetute.

L’intervento modifica l’articolo 11, comma 2-quinquies, e l’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, oltre agli articoli 36 e 37 del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024). Resta invariato l’obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026, di collegare gli strumenti di incasso elettronico al registratore telematico, come previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015.

Un limite calcolato sul numero delle operazioni, non sugli importi

L’aspetto più rilevante per chi applica la norma riguarda il criterio di calcolo: la percentuale del 5% si riferisce esclusivamente al numero delle transazioni, non al loro valore economico. Non si tratta quindi di confrontare l’importo totale incassato con carte o bancomat con quello dei corrispettivi dichiarati, ma di mettere a confronto quante operazioni risultano pagate elettronicamente rispetto a quante sono state registrate come tali.

Un esempio aiuta a chiarire il meccanismo. Se un esercente registra 100 pagamenti elettronici accettati e ne risultano correttamente memorizzati 96, lo scostamento è del 4% e rientra nella soglia di tolleranza: nessuna sanzione. Se invece le operazioni registrate scendono a 94 su 100, la differenza sale al 6% e la soglia viene superata, con la sanzione che torna astrattamente applicabile, fermo restando l’accertamento degli altri presupposti previsti dalla norma.

La logica di questa impostazione sembra quella di assorbire gli scostamenti che nascono da cause tecniche fisiologiche, errori di classificazione, pagamenti frazionati, storni o resi, senza dover per questo giustificare ogni singola differenza davanti all’amministrazione finanziaria.

Cosa non cambia

La tolleranza del 5% ha un perimetro preciso e non va confusa con una sanatoria generale. Restano fuori dal suo ambito di applicazione almeno due situazioni.

Primo, l’omessa certificazione dei corrispettivi o qualsiasi irregolarità che incide sulla corretta liquidazione dell’imposta non beneficia della soglia: se un’operazione non viene documentata fiscalmente, il fatto che sia stata pagata tramite POS resta un elemento di controllo autonomo per l’amministrazione.

Secondo, il mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico continua a essere sanzionato separatamente, con un importo che va da 1.000 a 4.000 euro, a cui può aggiungersi la sospensione dell’attività secondo le regole già vigenti. Restare entro il 5% di scostamento, quindi, non basta da solo a mettere l’esercente al riparo da ogni conseguenza: il collegamento previsto dalla legge, la memorizzazione e la trasmissione dei dati, e la corretta certificazione delle operazioni restano obblighi pieni.

I punti ancora da definire

Il testo normativo, per come è formulato oggi, lascia aperti alcuni nodi operativi che sarà necessario chiarire in fase applicativa: il periodo di riferimento su cui calcolare la percentuale, il trattamento degli arrotondamenti e la gestione di casi particolari come pagamenti frazionati, storni, rimborsi, mance o transazioni collegate a fatture che non rientrano nei corrispettivi telematici. Andrà inoltre precisato come considerare il pagamento di più operazioni tramite un’unica transazione elettronica, o viceversa il pagamento di una sola operazione con più strumenti diversi.

In attesa di questi chiarimenti, la novità va letta come un correttivo di proporzionalità rispetto a un sistema sanzionatorio che finora non distingueva tra scostamenti marginali e irregolarità sostanziali. Non rappresenta però un allentamento dei controlli su chi non collega correttamente gli strumenti di pagamento al registratore telematico o non certifica i corrispettivi.

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