L’articolo 36-bis del DL Sostegni n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, ha previsto un credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo.
L’importo del credito è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti e balletti.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individuerà la quota effettivamente fruibile del credito.
I beneficiari dovranno attendere l’esito dei controlli antimafia, invece, per gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.
Le domande possono essere presentate dal 14 ottobre al 15 novembre 2021
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