In questi anni è sempre più cresciuto l’interesse per le valute virtuali e molti hanno destinato i propri risparmi a questo tipo di investimento.
Le criptovalute sono rimaste per lungo tempo in una area grigia non regolamentata in cui ci si poteva muovere senza grandi vincoli.
Con l’introduzione del D.M. 13.01.2022 le cose stanno cambiando, in quanto è stato previsto che i prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali oltre i prestatori di servizi di portafoglio digitale (wallet) sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 8 ter dell’articolo 17 bis D.Lgs. 141/2010.
Il predetto articolo è titolato “attività di cambiavalute” e stabilisce che: “le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1“.
Gli operatori cui fa riferimento la norma sono quelli segnalati in precedenza ed il registro di cui al comma 1 è l’apposito registro tenuto dall’OAM, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’articolo 17 bis, prevede che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai solo soggetti iscritti nel registro.
Il comma 8 bis prevede l’istituzione di un’apposita sezione nel medesimo registro, per questi soggetti che prestano servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Il comma 8-ter dell’articolo 17 bis, prevede che ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro, con decreto sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale.
La norma prevede che la comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte di questi prestatori.
Il D.M. 13.01.2022 all’articolo 4 comma 1 prevede che il registro sarà attivo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 maggio (atteso che il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022 n. 40).
Da questa data ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto gli operatori che già svolgono l’attività anche online sul territorio della Repubblica Italiana e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis comma 2 D.lgs. 141/2010 effettuano apposita comunicazione di iscrizione alla sezione speciale del registro entro sessanta giorni.
L’articolo 5 prevede il contenuto, le modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate da ogni singolo cliente.
Con l’interpello n. 788/2021 l’Agenzia delle Entrate si era espressa in merito all’argomento delle criptovalute chiedendo la compilazione del quadro RW.
Se le valute virtuali non fanno emergere profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale, atteso che sulle valute virtuali non è dovuta Iva.
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