Criptovalute: Evoluzione Giuridica tra Riciclaggio, Fiscalità e Abusivismo Finanziario
Il panorama normativo delle criptovalute in Italia sta rapidamente evolvendo, come evidenziato da una serie di recenti sentenze della Corte di Cassazione che affrontano questioni cruciali relative all’applicabilità delle misure di sequestro, alla tassazione dei proventi e alla configurazione dell’abusivismo finanziario nel settore cripto.
Sequestro per equivalente e criptovalute: limiti applicativi
Una questione giuridica di particolare rilevanza riguarda l’applicabilità del sequestro per equivalente alle criptovalute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, ha stabilito l’inammissibilità del sequestro probatorio per equivalente di Bitcoin per debiti tributari, evidenziando come le criptovalute non possano essere equiparate alla valuta legale.
La Suprema Corte ha annullato un sequestro probatorio di bitcoin applicato per equivalente all’ammontare dell’imposta evasa in un caso di dichiarazione infedele, sottolineando che:
- I Bitcoin non sono considerabili valuta avente corso legale
- Il loro valore è soggetto a significative fluttuazioni, rendendo inaffidabile un sequestro basato sul valore momentaneo
- Il sequestro probatorio dovrebbe avere ad oggetto l’ammontare delle imposte evase in valuta legale, non il controvalore in criptovaluta
È importante distinguere tra sequestro probatorio (finalizzato all’accertamento dei fatti) e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che ha requisiti e finalità differenti.
NFT e obblighi fiscali: i proventi sono sempre tassabili
Con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, la Cassazione ha affrontato il tema della rilevanza fiscale dei Non-Fungible Token (NFT), stabilendo che i proventi derivanti dalla loro vendita costituiscono reddito imponibile anche se percepiti in criptovalute e non convertiti in valuta tradizionale.
Il caso riguardava un artista che cedeva le sue opere in formato digitale attraverso NFT, ricevendo in cambio un corrispettivo e royalties in criptovalute. La Corte ha chiarito che:
- Le criptovalute, pur essendo virtuali, hanno una rilevanza economica quantificabile
- L’obbligo dichiarativo sorge al momento della cessione dell’NFT e percezione del corrispettivo in criptovalute
- Il valore in euro deve essere determinato al tasso di cambio corrente al momento della transazione
- I proventi da NFT rientrano nel campo del lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, non nelle plusvalenze da cripto-attività
Da gennaio 2025, inoltre, è stata eliminata la soglia di non tassazione di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto-attività, con l’aliquota fissata al 26% per l’anno fiscale 2025 e destinata ad aumentare al 33% dal 2026.
Criptovalute e abusivismo finanziario: nuove interpretazioni
La Cassazione, con la sentenza n. 29649/2024, ha affrontato il rapporto tra criptovalute e abusivismo finanziario ex art. 166 TUF. La Corte ha confermato la condanna per esercizio abusivo di intermediazione finanziaria a carico di un imputato che si era appropriato di denaro consegnatogli per investimenti in prodotti finanziari inesistenti e in valute virtuali.
Sebbene le criptovalute non possano essere considerate direttamente “prodotti o strumenti finanziari” ai fini dell’art. 166 TUF, la proposta alla clientela di investimenti in criptovalute può integrare il reato di abusivismo finanziario quando:
- La condotta si concretizza nella conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti
- L’operatore offre servizi di investimento in criptovalute senza le necessarie autorizzazioni
- L’attività viene svolta in modo professionale e non occasionale
La sentenza sposta l’attenzione dalla natura della criptovaluta all’attività svolta dal soggetto non autorizzato, chiarendo che la mera detenzione o compravendita di criptovalute da parte di privati non costituisce abusivismo finanziario.
Queste pronunce evidenziano come la giurisprudenza italiana stia progressivamente definendo un quadro normativo per le cripto-attività, bilanciando la tutela degli investitori con le peculiarità di questi strumenti digitali, in attesa di una regolamentazione più organica del settore.
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