Decreto Omnibus: le novità su IVA, accertamenti e concordato preventivo

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Decreto Omnibus: le novità su IVA, accertamenti e concordato preventivo

Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 (supplemento ordinario n. 30). Il provvedimento, noto come Decreto Omnibus, introduce 37 disposizioni che modificano e integrano la riforma fiscale su più fronti: lavoro dipendente e autonomo, reddito d’impresa, IVA, accertamento, concordato preventivo biennale, Terzo settore, accise e sanzioni tributarie.

Di seguito una panoramica dei contenuti con maggiore impatto operativo per imprese e professionisti.

Familiari a carico e auto aziendali

Il decreto ridefinisce la disciplina dei familiari fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. Per le persone diverse da quelle elencate nell’articolo 433 del codice civile restano fermi i requisiti della convivenza o della corresponsione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari.

Cambiano anche i criteri per la determinazione del valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo. Dal periodo d’imposta 2026 la base di calcolo è generalmente pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sui costi ACI. La percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

Trascorsi cinque anni dalla prima immatricolazione, il valore così ottenuto aumenta del 50%. Per gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI, se non acquistati direttamente dal lavoratore, è previsto un ulteriore incremento del 5%. Il decreto disciplina anche il passaggio dal vecchio regime per i veicoli concessi o ordinati entro il 31 dicembre 2024.

Crediti d’imposta acquistati dai professionisti

Cambia il trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati da chi esercita arti e professioni, compresi quelli legati agli interventi edilizi: i differenziali positivi ottenuti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di tali crediti diventano reddito, soggetto a un’imposta sostitutiva.

La nuova regola riguarda i crediti acquistati dal 12 agosto 2026 in avanti, ma il professionista può scegliere di estenderla anche ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa. Restano fuori dalla nuova disciplina i crediti ricevuti come corrispettivo per una prestazione professionale, che continuano a concorrere al reddito secondo le regole ordinarie.

Più tempo per detrarre l’IVA

Tra le novità di maggior rilievo pratico c’è l’allungamento dei termini per l’esercizio della detrazione IVA. Modificando gli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, il decreto consente di esercitare il diritto alla detrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto, e di registrare la fattura entro il secondo anno successivo a quello di ricezione.

La misura riduce il rischio di perdere la detrazione a causa di fatture registrate in ritardo, sempre nel rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla normativa IVA.

Nuovi limiti per gli accertamenti

Cambiano anche le regole sui controlli alle società di capitali a ristretta base partecipativa. La distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta solo se vengono accertati, con elementi certi e precisi, componenti positivi imponibili non contabilizzati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Viene inoltre ridimensionato l’accertamento basato sull’antieconomicità: lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato, da solo, non basta a dimostrare maggiori ricavi o costi non inerenti, salvo che la difformità sia manifesta e rilevante. Negli altri casi servono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

Dal periodo d’imposta 2026 viene infine eliminata, per i contribuenti forfetari, la riduzione di un anno dei termini di accertamento precedentemente riconosciuta in presenza di fatturazione elettronica.

Concordato preventivo biennale e nuovo ravvedimento speciale

Il decreto chiarisce che l’adesione al concordato preventivo biennale, in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione, è priva di effetti.

Per chi rinnova il CPB per il biennio 2026-2027 sono confermati alcuni benefici: l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, oltre all’assenza di interessi sui versamenti rateali delle imposte per lo stesso biennio.

I soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono inoltre regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 attraverso un’imposta sostitutiva, calcolata in base al punteggio ISA. Il versamento potrà avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di dieci rate mensili, con un importo minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità sulle imposte sui redditi.

Per i periodi oggetto di ravvedimento i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Per gli altri soggetti ISA che rinnovano il concordato, i termini in scadenza alla fine del 2026 slittano invece al 31 dicembre 2027.

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