Con il decreto legge 1/2022, il Legislatore riscrive nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere obbligatoriamente in possesso del green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione da malattia COVID-19) per poter lavorare.
La nuova norma è similare a quella già in vigore dal 15 ottobre scorso e stabilisce che per coloro che, dal 15 febbraio 2022, non possiederanno il super green pass (seppur tenuti per legge) o ne risulteranno privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal primo giorno di assenza, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per tutti gli altri lavoratori per i quali non è previsto l’obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro.
Può inoltre essere prevista l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura.
Tale integrazione, aperta a datori di lavoro pubblici e privati, prevede l’uso di un software da integrare nei tornelli.
Le procedure di controllo di fatto non subiscono grosse variazioni: infatti, come previsto dalle precedenti disposizioni, la verifica delle certificazioni verdi continua ad essere effettuata con gli strumenti già messi a disposizione, quali la app VerificaC-19 e la procedura Inps Greenpass50+ per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Ci dovrà essere un’attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando la necessità di venire a conoscenza di un eventuale stato di auto sorveglianza ed illustrando le nuove misure anti contagio studiate ad hoc per questi casi.
Detto ciò, in considerazione del fatto che durante l’attività lavorativa il datore di lavoro è il responsabile dei dispositivi di protezione utilizzati, appare opportuno che tali dispositivi debbano essere da lui forniti, in analogia coi dpi usuali scelti in base all’analisi dei rischi aziendale, fra cui la mascherina filtrante facciale per tutta la durata del regime di auto sorveglianza.
Con un nuovo decreto in data 21 gennaio 2022, il Premier Draghi ha chiarito quali sono i servizi a cui si potrà accedere senza presentare certificazione.
Si tratta di tutte le attività legate alle esigenze essenziali e primarie della persona:
- alimentari e di prima necessità;
- esigenze di salute quali ad esempio l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
- accesso alle strutture sanitarie e veterinarie;
- esigenze di sicurezza ed esigenze di giustizia (sarà pertanto possibile ad esempio sporgere denuncia senza bisogno di esibire il Green pass).
Sono considerate esenti il commercio al dettaglio:
- in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- di prodotti surgelati;
- di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- di articoli igienico-sanitari;
- di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- di materiale per ottica;
- di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Pertanto per tutte le altre attività commerciali non menzionate, il proprietario del negozio o gli addetti da loro delegati sono tenuti alla verifica della certificazione verde.
Per evitare lunghe code davanti agli esercizi commerciali soprattutto quelli più grandi, e per evitare che le attività debbano dedicare uno o più addetti al controllo del green pass, la norma prevede che il negoziante possa fare controlli non all’ingresso, ma all’interno del locale, quando il cliente è già entrato, e quindi a campione.
Infatti, in una FAQ del Ministero:
“I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali“
LE POSSIBILI NOVITA’ DALL’11 FEBBRAIO 2022
Mascherine all’aperto
Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, l’obbligo, anche in zona bianca, dovrebbe essere esteso fino al 10 febbraio e non fino al 31 marzo, data di fine stato di emergenza, come ipotizzato da alcuni.
Green pass
La squadra del premier Mario Draghi dovrà affrontare anche il tema della durata del green pass per chi ha già fatto la terza dose di vaccino, il cosiddetto “booster”: l’allungamento della scadenza è già decisa, ma resta da discutere l’esatta tempistica.
Addio ai colori
Probabile anche il superamento del sistema a “colori” attuale, con le quattro zone: bianca, gialla, arancione e rossa che dovrebbero essere accantonate. Potrebbe rimanere la zona rossa, magari da applicare in aree circoscritte, in caso di un peggioramento evidente della situazione contagi.
Discoteche
Per quanto riguarda lo stop alle discoteche e alle sale da ballo, la riapertura dei locali potrebbe avvenire il 10 febbraio.
Scuola
Oltre a mascherine e discoteche, il decreto in arrivo dovrebbe risolvere anche il nodo scuola, andando a modificare le regole per la quarantena. Possibili cambiamenti anche per i tamponi.
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