Il visto di conformità riveste un ruolo di estrema importanza nelle pratiche relative ai bonus edilizi.
Contrariamente a quanto si possa pensare, il visto di conformità non rappresenta soltanto il punto di arrivo di un iter procedurale a complessità variabile (basti pensare alle difficoltà legate ai vari bonus), ma riveste un ruolo di piena centralità in quelle che, ad oggi, sono le pratiche più diffuse nel settore privato.
Il professionista che appone il visto di conformità, oltre a essere tenuto al rispetto di una serie di requisiti morali e professionali, deve verificare, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente all’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Si tratta di un vero e proprio controllo documentale che, se correttamente eseguito, può evitare risvolti negativi.
A tal fine, il CNDCEC e la FNC hanno elaborato varie check list che possono e devono aiutare il professionista nella predisposizione della documentazione utile ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
Alla luce delle nuove disposizioni, peraltro, sono stati prorogati i termini di presentazione delle pratiche relativi ai bonus edilizi, il che consente ai soggetti beneficiari di usufruire di un termine più congruo per la realizzazione dei lavori.
Si ricorda che, alla luce del D.L. 4/2022, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina delle cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi e da altri bonus fiscali, analiticamente individuati.
Di fatto, non è più consentita la cessione del credito successiva alla prima, proprio per evitare che si inneschi un meccanismo di frode “tipico” nel settore edilizio.
LE PROROGHE DEI TERMINI ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI
La disciplina sul superbonus 110% ha subito delle recenti modifiche per opera del D.L. 157/2021, della Legge di Bilancio 234/2021 e del recentissimo D.L. 4/2022, c.d. decreto “Sostegni-ter”.
Come già ribadito negli interventi precedenti, il credito emergente dal superbonus 110% è usufruibile dal beneficiario, alternativamente, mediante le seguenti tre modalità:
- utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi, sotto forma di detrazione d’imposta o mediante compensazione orizzontale/verticale su modello F24;
- sconto in fattura, a cui consegue la cessione del credito alla ditta committente;
- cessione diretta del credito a una banca, alle poste o ad altri istituti finanziari autorizzati.
Per gli interventi di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% direttamente in dichiarazione dei redditi, è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo (non più 5), con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 01.01.2022.
La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:
- installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente ai predetti interventi di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici, “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.
La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base alla tipologia di intervento, al soggetto esecutore e all’immobile oggetto dell’agevolazione.
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis di cui all’articolo 119, Decreto “rilancio”, operata della Legge di Bilancio 2022, risulta che:
- per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e/o lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
-
- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
- la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e/o lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e/o enti assimilati la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30.6.2023; inoltre, con la nuova formulazione della lett. e), comma 28, Legge 234/2021, viene disposto che nel caso in cui, alla data del 30.6.2023, i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.
I nuovi termini e le misure riservate per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e/o lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, spettano anche per le spese sostenute:
- da ONLUS, ex art. 10, D.lgs. 460/97, da ODV e APS iscritte nei relativi registri;
- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio o condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001.
La lett. b) del comma 28 in esame dispone, inoltre, l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP o enti assimilati anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti e assegnati ai soci che, pertanto, possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 30.06.2023 o 31.12.2023, a condizione che al 30.06.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%.
Fuori dai casi appena descritti, con riferimento alla possibilità di optare per:
- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito;
- l’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, anche mediante compensazione con modello F24, intervenendo sui commi 1 e 7-bis di cui all’articolo 121, Decreto “rilancio”, è stata sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi agevolabili al 110% con le modalità sopra citate, per le spese sostenute fino al 31.12.2025. Per le spese c.d. ordinarie rimane in vigore la scadenza al 31.12.2024.
IL VISTO DI CONFORMITA’ NEL SUPERBONUS 110%
Ad integrazione del comma 13-bis, di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, per poter usufruire alternativamente della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, dello sconto in fattura o della cessione del credito a banche, Poste o altri istituti finanziari autorizzati, per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili al 110% (superbonus e sisma bonus), è necessaria:
- l’asseverazione tecnica dei lavori;
- l’attestazione della congruità delle relative spese;
- l’apposizione del visto di conformità.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è stato disposto che sarà necessario considerare, oltre al DM 06.08.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 09.02.2022.
I prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 06.08.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
- di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013;
- rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
- di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, TUIR.
Resta inteso che, tra gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio soggetti all’obbligo dell’attestazione della congruità delle spese, ricadono tutti gli interventi a tal fine qualificabili, indipendentemente dalla percentuale di detrazione spettante.
A tal fine, si ricorda che gli interventi che ricadono nell’obbligo di presentazione delle asseverazioni tecniche, della congruità delle spese e del visto di conformità sono costituiti da:
- superbonus e sisma bonus, agevolabili al 110%, indipendentemente dalla scelta optata in sede di determinazione del credito;
- interventi edili “ordinari” di valore superiore a 10.000 Euro, qualora si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- bonus facciate, indipendentemente dall’importo dei lavori e qualora si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Resta salvo il visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni dei redditi che espongono un credito da utilizzare in compensazione superiore a 5.000 euro, quale il caso, per esempio, di un intervento di riqualificazione energetica agevolabile al 65%, il cui importo totale dei lavori sia pari a 10.000 euro.
Quanto al visto di conformità, esso rappresenta il punto di arrivo di un iter amministrativo/contabile a complessità variabile, a seconda della tipologia di intervento edile effettuata.
Non per questo, però, l’apposizione del visto di conformità deve essere vista come un’attività “conclusiva” di una serie di attività che compongono il bonus: la centralità della figura del professionista che appone il visto è di estrema importanza.
Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutti gli interventi edili agevolabili al 110% e quelli ordinari di importo superiore a 10.000 Euro (eccetto il bonus facciate, il quale necessita di visto di conformità indipendentemente dall’ammontare dei lavori), nonché della detrazione diretta nel caso di interventi agevolabili al 110%, vi è l’obbligo di apposizione del visto di conformità, così come recepito dal D.L. 157/2021.
Resta salva l’apposizione del visto di conformità a tutte quelle situazioni in cui il beneficiario deve compensare crediti di importo superiore a 5.000 Euro.
Il CNDCEC e la FNC hanno introdotto, nelle loro banche dati, una check list dedicata agli interventi relativi al superbonus 110% che il professionista ha la facoltà di adottare, al fine di adempiere correttamente a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per ottenere la restituzione del credito sotto forma di detrazione, sconto in fattura o cessione.
Il visto di conformità da apporre su tali tipologie di interventi è il visto c.d. leggero che, come noto, è applicabile anche alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni Iva, ai modelli Iva-TR, etc., che evidenziano credito eccedenti la soglia da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso.
Nel caso del superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente all’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, anche con riferimento alla congruità delle spese, in quanto obbligatorie.
Le verifiche da effettuare, pur non riguardando i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, si risolvono anche in questo caso in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730.
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