IVIE e IVAFE: guida alle imposte patrimoniali estere per la dichiarazione 2025

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IVIE e IVAFE: guida alle imposte patrimoniali estere per la dichiarazione 2025

La gestione fiscale dei patrimoni detenuti all’estero rappresenta un aspetto sempre più rilevante per i contribuenti italiani. Con l’avvicinarsi della stagione dichiarativa 2025, è fondamentale comprendere gli obblighi relativi all’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) e all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), due tributi che interessano tutti i residenti in Italia che possiedono beni immobili o attività finanziarie oltreconfine.

Le novità 2025: aliquote aumentate

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto importanti modifiche al regime fiscale dei patrimoni esteri, in particolare:

  • L’aliquota IVIE è aumentata dallo 0,76% all’1,06% a partire dal 2024
  • L’aliquota IVAFE rimane al 2 per mille, ma sale al 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999

Questi cambiamenti si rifletteranno nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

Chi deve pagare l’IVIE

Sono tenuti al versamento dell’IVIE i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • Persone fisiche proprietarie di immobili all’estero
  • Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
  • Concessionari di aree demaniali
  • Locatari di immobili in leasing
  • Enti non commerciali
  • Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice

L’imposta si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per attività d’impresa o lavoro autonomo.

Il calcolo dell’IVIE

Il valore su cui calcolare l’imposta varia in base alla collocazione dell’immobile:

Per immobili in UE o Spazio Economico Europeo (con adeguato scambio di informazioni):

  1. Prioritariamente il valore catastale determinato e rivalutato nel Paese estero
  2. In mancanza, il costo d’acquisto
  3. In assenza di entrambi, il valore di mercato

Per immobili in altri Stati:

  1. Il costo risultante dall’atto di acquisto
  2. In mancanza, il valore di mercato

L’imposta si calcola applicando l’aliquota dell’1,06% al valore dell’immobile, in proporzione alla quota e al periodo di possesso.

Esempi pratici di calcolo IVIE

Un contribuente italiano possiede un immobile in Germania con valore catastale di 318.200 euro. Applicando l’aliquota IVIE dell’1,06% si ottiene un’imposta di 3.372,92 euro. Da questa somma è possibile detrarre l’eventuale imposta patrimoniale già versata in Germania (nel caso specifico, la Grundsteuer di 463,62 euro).

Esclusioni e riduzioni IVIE

Non sono soggetti all’IVIE:

  • Gli immobili adibiti ad abitazione principale (eccetto categorie A/1, A/8 e A/9)
  • La casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio

Per le abitazioni principali classificate come A/1, A/8 e A/9, l’aliquota scende allo 0,40% ed è prevista una detrazione di 200 euro.

L’IVAFE sulle attività finanziarie estere

L’IVAFE colpisce invece le attività finanziarie detenute all’estero da residenti italiani, tra cui:

  • Partecipazioni in società
  • Obbligazioni italiane o estere
  • Titoli pubblici
  • Quote di OICR
  • Conti correnti e libretti di risparmio
  • Contratti derivati
  • Polizze assicurative
  • Metalli preziosi

L’aliquota ordinaria è del 2 per mille sul valore di mercato rilevato al termine dell’anno solare (o al termine del periodo di detenzione). Per i prodotti finanziari detenuti in paradisi fiscali, l’aliquota è stata innalzata al 4 per mille.

Regole speciali per conti correnti e libretti

Per conti correnti e libretti di risparmio esteri si applica un’imposta fissa di:

  • 34,20 euro per le persone fisiche
  • 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Tuttavia, l’IVAFE non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo non supera i 5.000 euro, considerando tutti i conti presso lo stesso intermediario.

Monitoraggio fiscale e quadro RW

Entrambe le imposte vanno versate in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RW del Modello Redditi PF 2025. Questo quadro assolve anche agli obblighi di monitoraggio fiscale per i patrimoni detenuti all’estero.

È importante ricordare che per i conti correnti esteri con valore massimo complessivo inferiore a 15.000 euro non sussiste l’obbligo di monitoraggio, ma se l’IVAFE è dovuta il quadro RW deve comunque essere compilato.

Crediti d’imposta

È possibile detrarre dall’IVIE e dall’IVAFE eventuali imposte patrimoniali già versate nello Stato estero in cui sono situati i beni. Il credito d’imposta non può superare l’imposta dovuta in Italia.

Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza, non spetta alcun credito d’imposta, ma è possibile chiedere il rimborso all’amministrazione fiscale estera.

Conclusioni

La corretta gestione delle imposte IVIE e IVAFE richiede attenzione nella determinazione dei valori imponibili e nella compilazione del quadro RW. L’aumento delle aliquote a partire dal 2024 comporterà un aggravio fiscale per molti contribuenti, rendendo ancora più importante verificare la possibilità di dedurre le imposte già pagate all’estero e di beneficiare delle esclusioni previste dalla normativa.

I contribuenti con patrimoni esteri significativi dovrebbero valutare attentamente questi aspetti, possibilmente con l’assistenza di un professionista, per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni.

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