Le prestazioni occasionali 2022

Concordato

L’Ispettorato nazionale di lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro, con la nota n. 29 pubblicata la scorsa settimana, ha reso disponibili le prime istruzioni al fine di dare attuazione al nuovo obbligo previsto dall’art. 14 comma 1 del D.lgs. 81/2008, in base al quale nel momento in cui ci si avvale di una prestazione occasionale, occorre comunicarlo tramite mail all’Ispettorato del Lavoro.

La norma introdotta vuole monitorare e contrastare le forme elusive spesso utilizzate quando si ha a che fare con i lavoratori autonomi occasionali e per questo si è stabilito che il committente che intende avvalersi, occasionalmente, del lavoro di un soggetto autonomo, deve preventivamente comunicarlo, tramite sms o email, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

L’obbligo è stato inserito all’interno dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008. In questo modo, la comunicazione deve essere inviata solo dai committenti che operano in veste di imprenditori.

La nota pubblicata dall’INL precisa che la norma riguarda solamente le prestazioni lavorative stabilite dall’art. 2222 del Codice Civile anche se non manca di citare la lettera I) dell’art. 67 del TUIR, dove tra i redditi diversi vengono compresi anche quelli “derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Per esclusione, rimangono esonerate dall’obbligo della comunicazione:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate disciplinate all’art. 2 comma 1 D.lgs. 81/2015;
  • i rapporti disciplinati dall’art. 54-bis del DL 50/2017 (ex voucher);
  • le professioni intellettuali previste dall’art. 2229 del Codice Civile;
  • tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (solo se l’attività corrisponde a quella per la quale è stata aperta la partita IVA);
  • i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale” che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui al citato art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR. Per quest’ultime tuttavia, entro il ventesimo giorno del mese successivo al momento in cui il rapporto di lavoro viene instaurato, si deve procedere con la comunicazione UniLav (art. 9-bis del DL 510/1996).

Le modalità con cui la comunicazione deve essere fatta sono invece stabilite dall’articolo 15, comma 3 del D.lgs. 81/2015 (lavoro intermittente), a cui la norma rinvia.

Per questo motivo, il Ministero aggiornerà i sistemi operativi in modo da consentire di trasmettere la comunicazione con le stesse regole previste per il lavoro a chiamata.

In caso di ritardo, va inviata una mail semplice (non Pec), all’indirizzo dell’Ispettorato competente per territorio.

Per poter identificare e monitorare la prestazione autonoma occasionale che si andrà a creare, dovranno essere fornite nel corpo della mail una serie di informazioni. Tra queste:

  • i dati del committente e i dati del prestatore;
  • il luogo in cui la prestazione avrà luogo;
  • una descrizione dell’attività;
  • il compenso (solamente se stabilito già inizialmente, altrimenti si tratta di un dato secondario);
  • la data di inizio della prestazione e in via presuntiva anche la data di fine.

L’arco temporale costituito servirà per verificare il rispetto della tempistica di inoltro della comunicazione, che in ogni caso deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.

I rapporti di lavoro occasionali soggetti a questa novità non sono solo quelli avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli in essere all’11.01.2022 e perfino i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati.

Per questi rapporti, mancando una specifica disposizione a riguardo, la comunicazione va inviata entro il giorno 18.01.2022.

Nel caso in cui l’opera o il servizio non vengano ultimati nel periodo temporale indicato, occorre inviare una nuova comunicazione.

Allo stesso modo, è possibile trasmettere un‘ulteriore comunicazione in caso di annullamento o modifica della prestazione, avendo sempre cura di inviarla prima dell’inizio del rapporto.

Infine, se la comunicazione viene omessa, anche in seguito ad un rapporto che si protrae oltre all’arco temporale inizialmente indicato, scatta la sanzione che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Tuttavia, non essendo possibile applicare la diffida prevista dall’art. 13 del DLgs. 124/2004, la sanzione sarà di 833,33 euro.

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