Novità 2025: Chiarimenti sulle modifiche Irpef-Ires

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Novità 2025: Chiarimenti sulle modifiche Irpef-Ires

Il Decreto Legislativo n. 192/2024 ha introdotto importanti novità in materia di Irpef e Ires con significativi impatti sugli adempimenti fiscali 2025. Vediamo alcuni chiarimenti sui principali dubbi emersi tra professionisti e contribuenti.

Regime dei contribuenti semplificati: fatturazione e imputazione temporale

Per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che adottano il metodo “registrato”, le fatture emesse con data dicembre 2024 ma inviate nel cassetto fiscale nel 2025 vanno imputate al periodo d’imposta 2024, purché registrate in tale anno.

Analogamente, per quanto riguarda i costi, le fatture di acquisto ricevute nel cassetto fiscale a gennaio 2025 e registrate nello stesso anno saranno deducibili nella dichiarazione dei redditi 2025, anche se datate e pagate nel 2024.

Società di ingegneria e tassazione dei ricavi

Le società di ingegneria applicano correttamente il principio di competenza quando considerano come ricavo il valore dei lavori eseguiti ma non ancora fatturati, trattandoli come “fatture da emettere”. Per quanto riguarda l’Inarcassa, il contributo soggettivo viene versato sulla base dei redditi personali fatturati alla società.

Il professionista deve riportare nella propria dichiarazione la quota del volume d’affari prodotto attraverso la Partita IVA della società, mentre quest’ultima ha l’obbligo di dichiarare l’intero volume d’affari annuo ai fini IVA.

Fattura professionale e imposta di bollo

Per le fatture relative a onorari professionali che includono spese anticipate escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 (come diritti di deposito presso la CCIAA), l’imposta di bollo va applicata solo se la quota soggetta all’art. 17 supera la soglia di 77 euro.

Nuovi obblighi per infermieri con Partita IVA

Dal 2025, con l’introduzione del nuovo codice Ateco 86.94.01 specifico per gli infermieri autonomi, chi esercita questa professione deve essere iscritto sia all’Albo che all’Enpapi, anche se già iscritto alla Gestione Commercianti INPS. Non è possibile utilizzare altri regimi previdenziali.

Musicisti forfettari e Certificazione Unica

Dal 2024, il decreto legislativo n. 1/2024 esonera i sostituti d’imposta dall’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica (CU) per i compensi erogati a soggetti in regime forfettario. Pertanto, un’associazione culturale che corrisponde compensi a musicisti forfettari soggetti a ritenuta previdenziale ENPALS non è obbligata a rilasciare la CU.

Apertura di Partita IVA e obblighi contributivi

Per chi apre una Partita IVA in regime forfettario mentre è titolare di un contratto di apprendistato, l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS è obbligatoria solo se l’attività autonoma è prevalente rispetto al lavoro subordinato. Se l’apprendistato rappresenta l’attività principale, non scatta l’obbligo di iscrizione né il pagamento dei contributi INPS per l’attività autonoma.

Indennità di maternità: quale ente contattare?

Un professionista iscritto sia alla Cassa professionale che all’INPS non può percepire due indennità di maternità, una per il lavoro dipendente e una per l’attività autonoma. La sentenza della Cassazione 27224/2017 ha stabilito una regola di incumulabilità delle indennità.

Secondo l’art. 71 del D.lgs. 151/2001, la domanda di maternità per le libere professioniste deve attestare l’inesistenza di altre indennità di maternità. La lavoratrice dovrà quindi richiedere l’indennità all’INPS per il lavoro dipendente, anche se l’importo erogato dalla Cassa professionale potrebbe essere maggiore.

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