A seguito della conversione in Legge del D.L. 4/2022, sono state introdotte alcune novità in tema di contributi a fondo perduto e agevolazioni a favore di specifiche attività.
Tra le altre, è stata prevista la possibilità, per le imprese che hanno rivalutato le immobilizzazioni immateriali nel 2020, di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione fatta.
Sono stati estesi, poi, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i bonus canoni di locazione, relativamente ai canoni di locazione versati nei predetti mesi dalle imprese esercenti attività di gestione di piscine, oltreché per le imprese operanti nel settore del turismo.
E’ stata prevista, così come nel 2020, la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.
Infine, è stato approvato lo specifico fondo previsto per le imprese energivore e gasivore, a favore delle quali è previsto un credito d’imposta a fronte dell’incremento dei consumi di energia elettrica e gas naturale utilizzati per l’attività.
Queste ed altre novità vengono analizzate nel corso di questo intervento. Tuttavia si premette che, in sede di conversione del D.L. 21/2022, potranno susseguirsi ulteriori modifiche alle novità già introdotte.
ATTIVITA’ CHIUSE
Per le attività chiuse al 27.01.2022, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è stato confermato il rifinanziamento, per il 2022, del fondo per il sostegno di dette attività istituito dall’articolo 2, D.L. 73/2021, c.d. decreto “Sostegni-bis”, con un importo pari a 20 milioni di euro.
A favore di queste attività, esercitate sotto forma di impresa o di lavoro autonomo con sede o domicilio fiscale in Italia, sospese alla data del 31.01.2022 (termine differito al 31.03.2022), è confermata la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione Iva del mese di dicembre 2021.
I suddetti versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro e non oltre il 16.10.2022.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Sono confermate le disposizioni che stanziano un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio. Dette imprese devono svolgere un via prevalente, ancorché non esclusiva, una delle attività indicate dai codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono:
- aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Il contributo spettante viene determinato applicando, alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2021, una delle seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Il Mise definirà tempi e modalità di presentazione delle apposite istanze per poter beneficiare del contributo.
Sono previsti, altresì, ulteriori contributi a fondo perduto e rifinanziamenti di fondi per le imprese in difficoltà esercenti attività nei settori individuati dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3, Legge 25/2022, quali:
- le attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini geologici;
- le attività della ristorazione, catering, bar e gestione di piscine che nel 2021 hanno subito una variazione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019;
- le attività di commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, identificate tramite i codici Ateco 47.51, 47.71 e 47.72, alle quali è concessa (ora) la fruizione del bonus tessile e moda, già previsto dal D.L. 34/2020 per alcune specifiche categorie di imprese;
- le attività dello spettacolo, del cinema e le attività audiovisive.
TURISMO
Quanto alle imprese operanti nel settore turistico, sono previsti:
- un contributo sotto forma di credito d’imposta;
- un contributo a fondo perduto, cumulabile con il precedente, connesso alla riqualificazione/accessibilità delle strutture e digitalizzazione delle stesse.
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte da tali agevolazioni, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato di cui al DM 22.12.2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Come previsto, i benefici spettano anche con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per realizzare programmi di investimento riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e.5), D.P.R. 380/2001, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/89 e del D.P.R. 505/96. In sede di conversione, è stato previsto che tra gli interventi di cui alla lettera c), D.L. 152/2021 rientrano anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, D.P.R. 380/2001, limitatamente agli interventi che prevedano la realizzazione di “unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.
BONUS CANONI LOCAZIONE
Inizialmente previsto per le sole imprese del settore turistico, il bonus “canoni locazione” è stato esteso anche alle imprese esercenti attività identificate con il codice Ateco 93.11.20 (“gestione di piscine”), con riferimento ai canoni regolarmente versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il bonus spetta a condizione che il fatturato o i corrispettivi del mese di riferimento del 2022 siano inferiori di almeno il 50% rispetto al fatturato o ai corrispettivi dello stesso mese del 2019.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
In sede di conversione è stata prevista, per “gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022”, la possibilità di sospendere fino al 100% l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, già disposta dall’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”. Si rammenta che tale possibilità è stata originariamente riconosciuta per l’esercizio in corso al 15.08.2020, ed estesa anche all’esercizio successivo, dapprima dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) limitatamente ai soggetti che hanno usufruito della sospensione al 100% nel bilancio 2020 e, successivamente, dal D.L. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe” a tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020.
Pertanto, tale possibilità è usufruibile da qualsiasi soggetto, indipendentemente dal comportamento tenuto in sede di bilancio 2020 a condizione che gli ammortamenti sospesi vengano destinati ad una riserva indisponibile la quale potrà essere formata da utili maturati in corso di esercizio, da riserve patrimoniali pregresse e disponibili oppure da utili maturabili in esercizi successivi. Detta riserva ritornerà disponibile mano a mano che gli ammortamenti sospesi saranno iscritti a Conto Economico attraverso il processo di ammortamento.
RIVALUTAZIONE ATTIVITA’ IMMATERIALI – REVOCA
Sulla base dell’articolo 1, comma 624, Legge 234/2021, i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”), pari al 3% per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali e all’ulteriore 10% per l’affrancamento della riserva di rivalutazione, possono revocare (anche parzialmente) ai fini fiscali la rivalutazione effettuata. La revoca, che costituisce titolo per il rimborso o l’utilizzo in compensazione nel modello F24 delle imposte sostitutive versate, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, è collegata all’allungamento, disposto dal comma 622 del citato art. 1, da 1/18 a 1/50 della deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore delle attività immateriali attribuito a seguito della relativa rivalutazione.
In altre parole, il legislatore ha inteso dare la possibilità, a chi avesse rivalutato una o più immobilizzazioni immateriali nell’esercizio in corso al 31.12.2020, di recuperare le imposte versate per far fronte a eventuali disagi collegati all’aumento del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali, da 18 a 50 anni.
Per effetto di tale disposizione, in caso di rivalutazione di un marchio avvenuto nel bilancio 2020, al contribuente è consentito alternativamente di:
- confermare la rivalutazione effettuata, deducendo l’ammortamento in 50 anni;
- effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva “integrativa” (compresa tra il 9% e il 13% ex articolo 176, comma 2-ter, TUIR), al fine mantenere sia la rivalutazione che la deducibilità del maggior valore in 18 anni;
- revocare (anche parzialmente) la rivalutazione, richiedendo il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva versata, al fine di poter “ripristinare” la deducibilità in 18 anni, sia pure a fronte della rinuncia al maggior valore.
Per eliminare anche lo scostamento generato dalla fiscalità differita, a chi optasse per la revoca della rivalutazione ai fini fiscali è acconsentita la possibilità di revocare la rivalutazione anche ai fini civilistici, eliminando dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata. Tale previsione consente di evitare il disallineamento determinato dal mantenimento in bilancio del maggior valore dell’attività immateriale ai fini dell’ammortamento civilistico rispetto a quello da considerare ai fini dell’ammortamento fiscale.
PENSIONATI NEO-RESIDENTI
Per allinearsi a quanto proposto da alcuni paesi dell’Unione Europea, tutte le persone fisiche titolari di redditi di pensione erogati da soggetti esteri e che trasferiscono la propria residenza nei comuni:
- delle regioni Puglia, Sicilia, Calabra, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo e Molise;
- di cui all’allegato 1 (sisma del 24.08.2016), allegato 2 (sisma del 26 e 30.10.2016) e 2-bis (sisma del 18.01.2017) dell’Aquila, interessato dal sisma del 06.04.2009, e con una popolazione fino a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti o prodotti da fonti estere, all’imposta sostitutiva del 7%.
SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 01.01.2022 – 31.3.2022 è riconosciuto un credito d’imposta, già introdotto dall’articolo 81, D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi o degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche o paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
Il beneficio è pari al 50% degli investimenti effettuati.
Tale beneficio è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario, ex Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie:
- deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro;
- è riconosciuto a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
Si rammenta che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità e, quindi, onere deducibile dal reddito, volto alla promozione dell’immagine o dei prodotti e/o servizi dell’attività d’impresa o lavoro autonomo, da giustificarsi mediante una specifica attività della controparte.
SETTORE SPORTIVO
Viene confermato l’incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, della dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:
- società sportive professionistiche;
- società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.
Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.
Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione Irap 2020 superiore a 100 milioni di euro.
Viene, inoltre, confermato che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’articolo 1, comma 369, Legge 205/2017 (Finanziaria 2018):
- sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni o società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni o società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dall’Autorità politica delegata in materia di sport.
COMUNICAZIONE SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
I soggetti che optano per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020, sono tenuti a trasmettere l’apposita Comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate entro il termine ordinariamente fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
Per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, l’Agenzia aveva disposto, con il Provvedimento 03.02.2022, che la Comunicazione di opzione potesse essere trasmessa entro il 07.04.2022. In sede di conversione, per tali spese o rate residue è stato disposto un ulteriore differimento del termine di presentazione della Comunicazione che viene ora fissato al 29.04.2022, termine ultimo.
Contestualmente, è stata disposta la proroga al 23.05.2022 del termine per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno d’imposta 2021.
CESSIONI CREDITI E CONTRASTO ALLE FRODI
Sul fronte delle frodi, con la conversione in legge del D.L. 4/2022, è stato introdotto il blocco delle cessioni multiple dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Per effetto del D.L. 13/2022, tuttavia, il Legislatore ha concesso un’apertura, nel senso che:
- se il contribuente opta per lo sconto in fattura, il fornitore dei beni/servizi può servirsi del credito per utilizzarlo in detrazione dalla dichiarazione dei redditi oppure per cederlo ad un soggetto qualsiasi;
- se il contribuente opta per la cessione del credito, quest’ultimo può essere ceduto ad un soggetto qualsiasi.
Resta inteso che, per opera delle modifiche intervenute all’articolo 121, D.L. 34/2020, il credito oggetto di cessione può essere ceduto ulteriormente altre 2 volte ma soltanto ad uno dei soggetti richiamati dal “nuovo” articolo 121, ovvero:
- banche o intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Così come, poi, ribadito dal D.L. 13/2022, si ricorda che:
- è fatto divieto di cedere parzialmente il credito;
- vengono inasprite le sanzioni amministrative e penali;
- è fatto obbligo degli attestatori di munirsi di idonea polizza assicurativa che, ora, deve essere dedicata per ogni singolo intervento e prevedere un massimale di copertura pari agli importi oggetto dei singoli interventi, ovvero delle attestazioni e asseverazioni degli interventi medesimi;
- è fatto obbligo di osservare i contratti collettivi del settore edile per gli interventi edili di importo superiore a 70 mila euro;
- l’applicazione delle restrizioni di cui sopra vale anche per i crediti ceduti nell’ambito dell’articolo 1, comma 8 e 4, D.L. 152/2021, ovvero delle agevolazioni concesse alle imprese del settore turistico e alle agenzie di viaggio e tour operator.
Per gli interventi edili di importo superiore a 10.000 euro e per tutti gli interventi effettuati con il bonus facciate per i quali il contribuente opti per la cessione del credito, resta fermo l’obbligo di apposizione del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
CREDITO IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
È confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (c.d. imprese “energivore”), i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, etc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, etc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre 2022 (vedi D.L. 21/2022) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 5, D.L. 21/2022 (c.d. decreto “Ucraina”), detto contributo straordinario, usufruibile sotto forma di credito di imposta, viene aumentato dalla misura del 20% a quella del 25%, per le spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022.
La compensazione del credito d’imposta “imprese energivore” non è soggetta al rispetto dei limiti di 2.000.000 di euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (ex articolo 34, Legge 388/2000) e nemmeno a quello di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (ex articolo 1,comma 53, Legge 244/2007).
Il credito d’imposta “imprese energivore” si compone delle seguenti caratteristiche:
- non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex articolo 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex articolo 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- può essere utilizzato entro il 31.12.2022;
- non può essere ceduto parzialmente;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
Dopo la prima cessione, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.L. 209/2005.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
CREDITO IMPOSTA IMPRESE GASIVORE
Con le medesime caratteristiche poc’anzi citate e previste per il credito d’imposta riservato alle imprese “energivore” e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, il D.L. 4/2022 convertito in legge 25/2022 ha riconosciuto, alle imprese a forte consumo di gas (c.d. imprese “gasivore”) un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas medesimo consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. 21/2022 (c.d. decreto “ucraina”), il credito d’imposta previsto per le imprese “gasivore”, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici, è stato incrementato nella misura del 20%, per le spese sostenute nel secondo trimestre 2022.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
NUOVI CODICI ATECO
Ai fini statistici ed entro il 26.06.2022, l’Istat deve attribuire, alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, uno specifico codice Ateco nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione di un elemento ulteriore per evidenziarne il nesso con le attività stesse esercite.
Sempre ai fini statistici e a causa della situazione emergenziale che sta colpendo il settore delle vendite a domicilio, l’Istat, entro il 26.06.2022 deve definire una specifica classificazione merceologica per le attività di “incaricato alla vendita a domicilio, ai fini dell’attribuzione di uno specifico codice Ateco.
BONUS TERME
In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, viene esteso al 30.06.2022 il termine entro il quale devono essere utilizzati i voucher per l’acquisto dei servizi termali (c.d. bonus terme), introdotti dall’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti al 08.01.2022.
CREDITO IMPOSTA INDUSTRIA 4.0
Relativamente ai beni agevolabili “industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è confermato che la quota di spesa investita eccedente i 10 milioni di euro e non superiore a 50 milioni di euro, è agevolabile con un credito d’imposta pari al 5% del costo eccedentario sostenuto. Gli investimenti devono rientrare tra quelli agevolabili dal PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, così come individuati dal MISE con uno specifico Decreto di prossima realizzazione.
PERIZIA PER BENI STRUMENTALI 4.0 – SETTORE AGRICOLO
Relativamente al settore agricolo e con riferimento agli investimenti effettuati in beni strumentali “Industria 4.0” di cui agli Allegati A e B, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017), ora è stato previsto che la perizia asseverata richiesta per l’attestazione delle caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale, ai fini del credito d’imposta ex articolo 1, comma 1062, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), può essere rilasciata, anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
ESENZIONE IMU IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA
L’esenzione IMU prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012, è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2022, per gli immobili distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a maggio 2012 e ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012, e dall’articolo 67-septies, D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43,secondo periodo, D.L. 148/2017.
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