Novità nella gestione della crisi d’impresa: le modifiche al Codice
Introduzione
Il panorama normativo italiano in materia di crisi d’impresa e insolvenza ha subito importanti modifiche con l’approvazione del terzo decreto correttivo (D.lgs n. 136/2024) al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs n. 14/2019). Queste modifiche, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, mirano a migliorare l’efficacia degli strumenti di gestione delle situazioni di difficoltà finanziaria delle aziende e a superare alcune difficoltà interpretative emerse dall’entrata in vigore del Codice il 15 luglio 2022.
Obiettivi del decreto correttivo
Il terzo decreto correttivo si propone di:
1. Chiarire disposizioni ambigue
2. Migliorare il coordinamento tra diverse norme
3. Aumentare l’efficienza nella gestione delle crisi e delle insolvenze
4. Facilitare l’applicazione pratica degli istituti previsti dal Codice
Accordi transattivi con le Agenzie fiscali
Nuove possibilità per le imprese in crisi
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di proporre accordi transattivi alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione durante la fase di composizione negoziata. Questi accordi possono prevedere:
– Pagamento parziale del debito
– Dilazione del pagamento
Questa misura mira a offrire alle imprese in difficoltà una maggiore flessibilità nella gestione dei debiti fiscali, favorendo così le possibilità di risanamento.
Procedura per gli accordi transattivi
Per presentare una proposta di accordo transattivo, è necessario allegare:
1. Una relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale
2. Una relazione sulla veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro
Questi documenti servono a garantire la solidità e l’attendibilità della proposta, tutelando sia l’impresa che gli enti creditori.
Iter di approvazione e efficacia
L’accordo diventa efficace dopo:
1. La sottoscrizione delle parti
2. La comunicazione all’esperto
3. Il deposito presso il Tribunale competente
4. La verifica della regolarità formale da parte del Tribunale
Il Tribunale può quindi autorizzarne l’esecuzione o dichiararlo privo di effetti.
Limitazioni e casi di risoluzione
È importante notare che:
– Non sono ammesse proposte per enti previdenziali, assicurativi o per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea
– L’accordo si risolve di diritto in caso di:
a) Apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata
b) Accertamento dello stato di insolvenza
c) Mancato pagamento integrale entro 60 giorni dalla scadenza
Falcidia fiscale e piani di ristrutturazione
Il decreto introduce la possibilità di applicare la falcidia fiscale sia nella composizione negoziata che nei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO). Questa novità amplia gli strumenti a disposizione delle imprese per la ristrutturazione del debito fiscale.
Proposte unitarie per gruppi di imprese
Nuove opportunità per i gruppi aziendali
Le imprese appartenenti allo stesso gruppo possono ora presentare proposte unitarie per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito di:
– Concordati preventivi
– Accordi di ristrutturazione
– Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO)
Questa possibilità permette una gestione più coordinata e efficiente delle crisi che coinvolgono più società dello stesso gruppo.
Competenza degli uffici
In caso di differenti domicili fiscali tra le imprese del gruppo, la competenza è attribuita agli uffici responsabili per:
– L’impresa con la maggiore esposizione debitoria alla data di presentazione della proposta unitaria
– La società che esercita l’attività di direzione e coordinamento, se presente
Cram-down negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi
Il decreto introduce nuove disposizioni sul cram-down (ristrutturazione forzosa del debito) negli accordi di ristrutturazione del debito e nei concordati preventivi. Queste norme mirano a facilitare il raggiungimento di accordi anche in presenza di creditori dissenzienti, sempre nel rispetto di determinate condizioni di equità e convenienza.
Applicazione delle nuove disposizioni
Le modifiche introdotte dal Correttivo-ter si applicano:
– Alle trattative avviate con istanza di nomina dell’esperto indipendente depositata successivamente alla sua entrata in vigore
– Ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore
– Ai procedimenti instaurati o aperti successivamente
Sono fatte salve eventuali diverse previsioni specifiche.
Conclusioni e prospettive future
Queste modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresentano un passo importante verso una gestione più efficace e flessibile delle situazioni di crisi aziendale. L’introduzione di nuovi strumenti, come gli accordi transattivi con le Agenzie fiscali e la possibilità di presentare proposte unitarie per i gruppi di imprese, offre alle aziende in difficoltà maggiori opportunità di risanamento e ristrutturazione.
Le nuove disposizioni mirano a:
1. Aumentare le possibilità di sopravvivenza delle imprese in crisi
2. Migliorare la tutela dei creditori
3. Semplificare e accelerare le procedure di gestione della crisi
Sarà importante monitorare l’applicazione pratica di queste nuove norme per valutarne l’efficacia e identificare eventuali ulteriori aree di miglioramento per il futuro. Gli operatori del settore, i professionisti e le imprese dovranno familiarizzare con queste novità per sfruttarne appieno le potenzialità nell’interesse di tutte le parti coinvolte nei processi di ristrutturazione e risanamento aziendale.
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