Novità per gli Enti del Terzo Settore: bilanci e controlli si adeguano alle nuove regole

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Novità per gli Enti del Terzo Settore: bilanci e controlli si adeguano alle nuove regole

La riforma in sintesi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6 del 9 agosto 2024 che chiarisce le novità introdotte dalla legge n. 104 del 4 luglio 2024 in materia di rendicontazione e controlli per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Le nuove soglie per la rendicontazione

La riforma ha innalzato significativamente i limiti dimensionali entro i quali gli ETS possono adottare forme semplificate di rendicontazione:

  • La soglia per il rendiconto per cassa è stata elevata da 220.000 a 300.000 euro
  • Per gli enti con entrate fino a 60.000 euro è prevista una versione ulteriormente semplificata del rendiconto (in attesa di apposito modello)

Distinzioni in base alla personalità giuridica

Per gli enti dotati di personalità giuridica valgono regole specifiche:

  • Con entrate superiori a 60.000 euro: obbligo di bilancio completo
  • Con entrate fino a 60.000 euro: possibilità di utilizzare il rendiconto semplificato

Nuovi termini per il deposito dei bilanci

La legge ha modificato anche le scadenze per il deposito:

  • 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli ETS non commerciali
  • 60 giorni dall’approvazione per gli ETS commerciali

Organi di controllo: innalzati i limiti

Rivisti al rialzo anche i parametri che rendono obbligatoria la nomina degli organi di controllo. L’obbligo scatta al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti:

Per l’organo di controllo:

  • Attivo patrimoniale: 150.000 euro
  • Entrate: 300.000 euro
  • Dipendenti: 7 unità

Per l’organo di revisione:

  • Attivo patrimoniale: 1.500.000 euro
  • Entrate: 3.000.000 euro
  • Dipendenti: 20 unità

Disciplina transitoria

Il Ministero ha chiarito che gli organi di controllo già nominati in base ai precedenti limiti dovranno completare il loro mandato, mentre per i revisori è possibile la revoca se vengono meno i requisiti dimensionali.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni si applicano in modo differenziato a seconda della data di inizio dell’esercizio finanziario di ciascun ente, con un’implementazione graduale che tiene conto delle diverse situazioni degli ETS.

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