Novità per gli Enti del Terzo Settore: bilanci e controlli si adeguano alle nuove regole
La riforma in sintesi
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6 del 9 agosto 2024 che chiarisce le novità introdotte dalla legge n. 104 del 4 luglio 2024 in materia di rendicontazione e controlli per gli Enti del Terzo Settore (ETS).
Le nuove soglie per la rendicontazione
La riforma ha innalzato significativamente i limiti dimensionali entro i quali gli ETS possono adottare forme semplificate di rendicontazione:
- La soglia per il rendiconto per cassa è stata elevata da 220.000 a 300.000 euro
- Per gli enti con entrate fino a 60.000 euro è prevista una versione ulteriormente semplificata del rendiconto (in attesa di apposito modello)
Distinzioni in base alla personalità giuridica
Per gli enti dotati di personalità giuridica valgono regole specifiche:
- Con entrate superiori a 60.000 euro: obbligo di bilancio completo
- Con entrate fino a 60.000 euro: possibilità di utilizzare il rendiconto semplificato
Nuovi termini per il deposito dei bilanci
La legge ha modificato anche le scadenze per il deposito:
- 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per gli ETS non commerciali
- 60 giorni dall’approvazione per gli ETS commerciali
Organi di controllo: innalzati i limiti
Rivisti al rialzo anche i parametri che rendono obbligatoria la nomina degli organi di controllo. L’obbligo scatta al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti:
Per l’organo di controllo:
- Attivo patrimoniale: 150.000 euro
- Entrate: 300.000 euro
- Dipendenti: 7 unità
Per l’organo di revisione:
- Attivo patrimoniale: 1.500.000 euro
- Entrate: 3.000.000 euro
- Dipendenti: 20 unità
Disciplina transitoria
Il Ministero ha chiarito che gli organi di controllo già nominati in base ai precedenti limiti dovranno completare il loro mandato, mentre per i revisori è possibile la revoca se vengono meno i requisiti dimensionali.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni si applicano in modo differenziato a seconda della data di inizio dell’esercizio finanziario di ciascun ente, con un’implementazione graduale che tiene conto delle diverse situazioni degli ETS.
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