La legge di Bilancio 2022 ha modificato, riducendoli da cinque a quattro, gli scaglioni Irpef e le relative aliquote, rimodulando anche le detrazioni di cui all’articolo 13 del Dpr 917/1986 riconosciute in presenza di determinati redditi.
Infatti, con i commi da 2 a 8 della Legge 234/2021 sono state modificate le aliquote Irpef di cui all’articolo 11 del Dpr 917/1986 e rivisitate le detrazioni previste dall’articolo 12 del medesimo Dpr, spettanti per familiari a carico.
Con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022, l’agenzia delle Entrate ha commentato tali novità.
Ricordando che, sempre sul tema delle detrazioni, la legge di Bilancio 2022 è anche intervenuta sul Dl 3/2020, che reca norme finalizzate alla riduzione del cd cuneo fiscale, rivedendo il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e abrogando l’ulteriore detrazione introdotta sempre dal medesimo decreto, sul fronte delle aliquote Irpef, la legge di Bilancio 2022 modifica il primo comma dell’articolo 11 del Dpr 917/1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni Irpef che passano da cinque a quattro:
- fino a 15.000 euro: 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.
Scaglioni 2022 | Aliquote 2022 |
Imposta |
fino a 15.000 € | 23% | 3.450 € |
da € 15.001 a 28.000 | 25% | 3.450 €, oltre il 25% sul reddito eccedente i 15.000 € fino a 28.000 € |
da € 28.001 a euro 50.000 | 35% | 6.700 €, oltre il 35% sul reddito eccedente i 28.000 € fino a 50.000 € |
oltre € 50.000 | 43% | 14.400 €, oltre il 43% sul reddito eccedente i 50.000 € |
Inoltre, è stata modificata la detrazione di cui all’articolo 13, primo comma, del Dpr 917/1986 che spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno più dei redditi di cui agli artt. 49 e 50, con alcune esclusioni, detrazione che va rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Le detrazioni sono le seguenti:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, disponendo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Con il nuovo comma 1.1 dell’articolo 13 del Dpr 917/1986 viene stabilito un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro e inferiori a 35.000.
L’agenzia delle Entrate a tal proposito chiarisce, con la circolare 4E, che detto importo deve essere inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022, in presenza dei requisiti reddituali suddetti, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.
Quindi l’Agenzia delle Entrate affferma che il sostituto d’imposta riconosce la detrazione di euro 65 fino dal primo periodo di paga del 2022 fermo restando che, alla fine dell’anno, oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessiva erogata nel periodo d’imposta.
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