Nuove Linee Guida per la Revisione dei Bilanci degli Enti del Terzo Settore

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Nuove Linee Guida per la Revisione dei Bilanci degli Enti del Terzo Settore

Un importante documento di orientamento pubblicato a marzo 2025 aggiorna le linee guida per la revisione dei bilanci degli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Terzo Settore (CTS).

L’obbligo di revisione legale nel Terzo Settore

L’obbligo di revisione legale dei conti per gli Enti del Terzo Settore è disciplinato dall’articolo 31 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e riguarda sia le associazioni, riconosciute o non riconosciute, sia le fondazioni del Terzo settore.

La nomina di un revisore legale diventa obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:

  • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro
  • Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

È importante sottolineare che questi limiti sono stati modificati dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n. 104. Secondo una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il “periodo di osservazione” per verificare il superamento di questi limiti dovrà essere completato alla chiusura del bilancio 2024, includendo quindi i bilanci 2023 e 2024.

Conferimento dell’incarico di revisione

Il conferimento dell’incarico di revisione segue procedure diverse a seconda della tipologia di ente:

  1. Negli enti di nuova costituzione: la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e del soggetto incaricato della revisione legale deve essere indicata nell’atto costitutivo.
  2. Nelle associazioni già costituite: l’assemblea nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Prima di questo passaggio, gli enti devono adeguare lo statuto alla disciplina del CTS, includendo la previsione della nomina del revisore.
  3. Nelle fondazioni: il conferimento dell’incarico dovrebbe essere effettuato dall’organo amministrativo, su proposta motivata dell’organo di controllo, in assenza di una diversa struttura di governance prevista dallo statuto.

La revisione legale può essere affidata anche all’organo di controllo dell’ente, se costituito ai sensi dell’articolo 30 CTS e composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

La relazione del revisore

La relazione del revisore deve includere:

  • Il giudizio sul bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio)
  • Il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
  • Il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge
  • La dichiarazione sugli errori significativi

Entrata in vigore delle disposizioni

Per gli enti che transitano automaticamente nel RUNTS (OdV, APS, e ONLUS), anche se non ancora formalmente iscritti, gli articoli 13 (Bilancio), 30 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) sono già applicabili a partire dall’esercizio 2021.

La Commissione Europea ha autorizzato la disciplina fiscale del CTS a marzo 2025, quindi il regime normativo delle ONLUS sarà abrogato a partire dal periodo d’imposta 2026, e le ONLUS dovranno iscriversi nel RUNTS entro il 31 marzo 2026.

Per gli enti diversi da APS, OdV e ONLUS, l’obbligo di seguire le previsioni del CTS sorge solo con l’iscrizione formale nel RUNTS. L’obbligo di nominare l’organo di controllo e il revisore legale scatterà, qualora i limiti dimensionali siano stati raggiunti nel biennio precedente, non appena gli enti saranno iscritti al RUNTS.

Il D.M. 5 marzo 2020 e la struttura del bilancio

Il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 definisce la modulistica obbligatoria per il bilancio degli ETS, che deve essere composto da:

  • Stato patrimoniale
  • Rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e oneri)
  • Relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico-finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie)

Questi schemi devono essere integrati dalle disposizioni contenute nel principio contabile OIC 35, specifico per gli Enti del Terzo Settore.

La lettera di attestazione

Un elemento fondamentale nella revisione del bilancio degli ETS è la lettera di attestazione, documento formale in cui la direzione dell’ente conferma specifiche dichiarazioni al revisore legale in merito al bilancio e al processo di revisione.

La lettera copre numerosi aspetti, tra cui la responsabilità dell’ente per la redazione del bilancio, la conferma del presupposto della continuità operativa, attestazioni sulla completezza delle operazioni registrate, informazioni sulle parti correlate e molto altro.

In definitiva, le nuove linee guida forniscono un quadro dettagliato delle procedure di revisione legale nei bilanci degli ETS, evidenziando l’importanza di un approccio sistematico e professionale alla verifica dei conti in un settore cruciale per lo sviluppo sociale del paese.

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