Nuove Polizze Catastrofali per le Imprese: Guida agli Obblighi e alle Coperture
In seguito all’introduzione dell’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2024, le imprese italiane si trovano davanti a un nuovo obbligo assicurativo. Entro il 31 marzo 2025, la maggior parte delle imprese iscritte al Registro delle Imprese dovrà stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questa nuova normativa.
Chi è soggetto all’obbligo
L’obbligo di stipula riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, con alcune eccezioni:
- Imprese agricole (articolo 2135 del codice civile)
- Professionisti e lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese
Quindi anche piccoli negozi, elettricisti o commercianti ambulanti rientrano nell’obbligo se iscritti al Registro.
Quali beni devono essere assicurati
I contratti assicurativi devono coprire i danni ai seguenti beni utilizzati nell’attività d’impresa:
- Terreni
- Fabbricati (inclusi opere murarie, impianti, fondazioni, infissi)
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Eventi coperti ed esclusi
Le polizze devono proteggere dai danni direttamente causati da:
- Sismi
- Alluvioni
- Frane
- Inondazioni
- Esondazioni
Non sono invece coperti:
- Danni conseguenza diretta del comportamento umano
- Danni a terzi provocati dai beni assicurati
- Danni conseguenti a conflitti armati, terrorismo o sabotaggio
- Danni relativi a energia nucleare, sostanze radioattive o inquinamento
Casi particolari
Immobili in affitto
L’obbligo assicurativo ricade su chi utilizza i beni nell’attività imprenditoriale. In caso di immobile in locazione, sono quindi obbligati il conduttore/l’affittuario.
Attività in condominio
Per attività commerciali situate al piano terra di un condominio, l’obbligo riguarda solo l’immobile commerciale, non l’intero edificio.
Polizze di gruppo
Se una polizza di gruppo copre già gli eventi catastrofali, non è necessario stipulare una polizza individuale, a meno che non vi siano limitazioni nella copertura.
Massimali, limiti e franchigie
Le polizze possono prevedere:
- Per somme assicurate fino a 1 milione di euro: limite di indennizzo pari alla somma assicurata
- Per somme tra 1 e 30 milioni: limite non inferiore al 70% della somma assicurata
- Per somme superiori a 30 milioni: limiti negoziabili tra le parti
È prevista una franchigia non superiore al 15% del danno.
Conseguenze per chi non si assicura
La normativa non prevede sanzioni pecuniarie per chi non stipula la polizza entro i termini. Tuttavia, le conseguenze ricadono su:
- Impossibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche
- Esclusione dagli indennizzi previsti in caso di eventi calamitosi
Il premio assicurativo viene determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dell’ubicazione sul territorio, della vulnerabilità dei beni e delle misure preventive adottate dall’impresa per ridurre i rischi.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2025, le imprese dovrebbero valutare attentamente la propria situazione per assicurarsi di rispettare questo nuovo obbligo e garantire una copertura adeguata contro eventi che, purtroppo, diventano sempre più frequenti nel nostro territorio.
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