Nuove regole sul denaro contante: le misure antiriciclaggio 2025

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Nuove regole sul denaro contante: le misure antiriciclaggio 2025

La normativa sui controlli del denaro contante ha subito importanti modifiche all’inizio del 2025, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 211/2024 che ha allineato la legislazione italiana alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672. Le nuove misure, operative dal 17 gennaio 2025, sono state ulteriormente chiarite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso la Circolare 1/2025.

Una definizione più ampia di “denaro contante”

La novità più significativa riguarda l’ampliamento della nozione di denaro contante soggetto a dichiarazione. A partire da gennaio 2025, il concetto include non solo banconote e monete in circolazione, ma si estende anche a:

  • Strumenti negoziabili al portatore (assegni turistici, vaglia cambiari, ordini di pagamento)
  • Beni altamente liquidi di valore (come lingotti d’oro con tenore di almeno il 99,5% e monete con tenore in oro di almeno il 90%)
  • Carte prepagate non nominative scollegate da conti correnti

Questa definizione estensiva si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante, sia all’interno dell’UE che nei trasferimenti extra-UE, comprendendo anche l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale che possono essere scambiate con valuta corrente.

Obblighi dichiarativi e trattamento del contante

Il decreto introduce una specifica regolamentazione per i trasferimenti di denaro non accompagnato, come plichi postali o bagagli non accompagnati. Per importi pari o superiori a 10.000 euro, mittente, destinatario o un loro rappresentante sono obbligati a presentare una dichiarazione informativa all’Agenzia delle Dogane.

È importante sottolineare che il denaro deve essere messo a disposizione per eventuali controlli solo quando specificamente richiesto dalle autorità competenti. La circolare dell’ADM precisa che non si tratta di un obbligo generalizzato di presentazione fisica del denaro per ogni movimentazione transfrontaliera.

L’istituto del trattenimento temporaneo

Una novità significativa è l’introduzione del “trattenimento temporaneo” del denaro contante, che può essere disposto quando:

  • Gli obblighi dichiarativi non vengono assolti completamente
  • Le informazioni fornite risultano inesatte o incomplete
  • Il denaro non viene messo a disposizione per i controlli richiesti
  • Emergono indizi di possibile correlazione con attività criminose

Questo strumento preventivo si applica anche per importi inferiori alla soglia dei 10.000 euro e può durare fino a 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di 90 giorni in casi particolari, previa valutazione della necessità e proporzionalità della misura.

Inasprimento delle sanzioni

Il nuovo quadro normativo prevede sanzioni più severe per le violazioni degli obblighi dichiarativi:

Per omessa dichiarazione:

  • Sanzione minima di 900 euro, massima di 1.000.000 euro
  • Dal 30% al 50% dell’importo eccedente i 10.000 euro (se l’eccedenza è fino a 10.000 euro)
  • Dal 50% al 70% dell’eccedenza (se tra 10.000 e 100.000 euro)
  • Dal 70% al 100% dell’eccedenza (se superiore a 100.000 euro)

Per dichiarazioni inesatte o incomplete:

  • Sanzione minima di 500 euro, massima di 1.000.000 euro
  • Dal 15% al 25% della differenza tra importo trasferito e dichiarato (se la differenza è fino a 10.000 euro)
  • Dal 25% al 35% della differenza (se tra 10.000 e 30.000 euro)
  • Dal 50% al 70% della differenza (se tra 30.000 e 100.000 euro)
  • Dal 70% al 100% della differenza (se superiore a 100.000 euro)

L’oblazione: limiti e condizioni

In caso di violazione, è possibile estinguere l’infrazione mediante oblazione, versando:

  • Il 15% dell’importo eccedente i 10.000 euro (se l’eccedenza non supera i 10.000 euro)
  • Il 30% dell’eccedenza (se non supera i 40.000 euro)

Il beneficio dell’oblazione è tuttavia escluso quando:

  • L’eccedenza supera i 40.000 euro
  • Il soggetto si è già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti

Implicazioni per i professionisti

Il ricorso al denaro contante presenta rilevanti profili di rischio anche per i professionisti, che in qualità di soggetti obbligati devono monitorare attentamente le operazioni dei propri clienti nell’ambito dell’adeguata verifica.

È fondamentale ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, per la configurazione del reato di riciclaggio non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, ma è sufficiente che questo sia almeno astrattamente configurabile.

Tuttavia, come chiarito in diverse sentenze (tra cui Cass. Pen. n.32112/2020 e n.3131/2024), il semplice possesso di ingenti somme di denaro contante non è di per sé sufficiente a giustificare l’ipotesi di riciclaggio in assenza di ulteriori elementi concreti che possano suggerire la provenienza illecita.

Conclusioni

Le nuove disposizioni si inseriscono nel solco delle politiche di contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale, ma sollevano anche interrogativi sulla proporzionalità delle misure e sul loro impatto. La BCE, ad esempio, ha più volte sottolineato come il denaro contante rimanga uno strumento importante per alcune fasce della società, offrendo velocità e controllo diretto sulle proprie spese.

Per i professionisti, la sfida sarà quella di bilanciare gli obblighi di vigilanza con la necessità di non ostacolare ingiustificatamente l’operatività dei propri clienti, ricordando che gli indicatori di anomalia forniti dalle autorità sono strumenti di supporto ma non costituiscono automaticamente motivo di segnalazione.

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