OIC 35 Enti Terzo Settore
L’Organismo Italiano di Contabilità il 03/02/2022, ha approvato il nuovo Principio Contabile OIC 35, che si applica ai bilanci degli Enti del Terzo Settore, i quali redigono il Bilancio di esercizio in base alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Le disposizioni contenute nel principio Contabile OIC 35, si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
L’OIC nel documento di prassi chiarisce che, nella predisposizione del bilancio, i summenzionati soggetti devono conformarsi alle clausole e ai principi generali di redazione del bilancio e ai criteri di valutazione previsti dagli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per gli Enti del Terzo settore, il Bilancio di Esercizio ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del codice del terzo settore è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla Relazione di Missione.
Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, vendite, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori ad euro 220.000,00, devono redigere un Bilancio di esercizio formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione.
Gli enti con ricavi, vendite, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00, possono predisporre un Bilancio in forma di rendiconto per cassa.
L’OIC 35, chiarisce che, ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio di esercizio precedente.
Per gli Enti del Terzo settore, il Rendiconto gestionale, chiarisce l’OIC 35, è suddiviso nelle seguenti aree:
- costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale, definiti come “componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità commerciali o non commerciali;
- costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti come “componenti negativi/positivi di reddito” derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali;
- costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito” derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali;
- costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali definiti come “i componenti negativi/positivi di reddito” derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale;
- costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.
La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:
- le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 CTS, richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte;
- i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, eventuali contributi ricevuti, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
- la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e i “costi di sviluppo”, nonché le ragioni dell’iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;”
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale”;
- le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- una indicazione degli impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
- una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
- un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di “costo di entità o incidenza eccezionali”;
- una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
- il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
- un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;
- la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazioni degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
- un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce allo stato patrimoniale da cui si evincano: i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
- la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente;
- una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’articolo 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 117/2017.
Le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione, a titolo esemplificativo: le erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, danno luogo all’iscrizione nello Stato Patrimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.
L’iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, l’ente ne dà conto nella relazione di missione.
0 commenti