Più cessioni per i crediti D.L. 13/2022

Concordato

Più cessioni per i crediti.

L’articolo 28 del Dl 4 del 27 gennaio 2022, c.d. Sostegni-ter, ha apportato delle modifiche all’articolo 121 del Dl 34/2020, articolo che disciplina l’istituto dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento a determinati interventi, di natura edile, tra cui quelli riferiti al Superbonus, restringendo il campo di cessione dei crediti stessi.

Detta norma ha portato alla paralisi del sistema di bonus fiscali visto che la norma fondamentale non è tanto quella della interessante detrazione, che nel caso del Superbonus arriva al 110 per cento, bensì la possibilità per il beneficiario della detrazione stessa di optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.

Con il Dl 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 47 del 25 febbraio 2022, ed entrato in vigore il 26 febbraio 2022, è stata modificata la predetta disposizione abrogando l’articolo 28 del Dl 4 del 2022 e modificando l’articolo 121 del Dl 34/2020.

Bisogna ricordare che il citato articolo 28, abrogato con effetto dal 26 febbraio 2022, dispone che:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura, i cessionari del credito hanno facoltà di cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che questi abbiano facoltà di effettuare un’ulteriore cessione;
  • in caso di opzione per la cessione del credito, la prima cessione può avvenire a chiunque ma il cessionario non può più cedere il credito potendolo, quindi, solo utilizzare.

Come detto il Dl 13 del 25 febbraio 2022, attraverso l’articolo 1 abroga, innanzitutto, l’articolo 28 del Dl 4 del 2022, andando però a modificare l’articolo 121 del Dl 34/2020.

Più precisamente vengono modificate le lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 121, che dispongono in merito all’opzione, rispettivamente, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito con riferimento a tutta una serie di bonus edili, elencati al comma 2 del medesimo articolo.

Con riferimento all’opzione per lo sconto in fattura, la nuova norma dispone che il soggetto che effettua lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo, può cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a condizione, però, che queste vengano effettuate solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritto all’albo previsto dall’articolo 106 del Dlgs 185 del 1993;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del Dlgs 185 del 1993;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Dlgs 209 del 2005.

Per quanto riguarda l’opzione per la cessione del credito, la nuova lettera b) del primo comma dell’articolo 121 del Dl 34/2020, stabilisce che essa può avvenire nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a condizione, però, che queste vengano effettuate solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritto all’albo previsto dall’articolo 106 del Dlgs 185 del 1993,
  • società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del Dlgs 185 del 1993;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Dlgs 209 del 2005.

Sia nel caso di opzione per lo sconto in fattura sia nel caso di opzione per ogni cessione del credito, anche successiva alla prima, la norma dispone che resta ferma l’applicazione del quarto comma, dell’articolo 122-bis del Dl 34/2020 .

Tale disposizione, introdotta dapprima dal Dl 157 del 2021 e poi trasfusa nel predetto articolo 122-bis dalla legge di Bilancio 2022, legge 234/2021, dispone sostanzialmente che le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, non procedono all’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal Dlgs 231/2007

Al fine di ridurre gli illeciti derivanti dalla circolazione di falsi crediti d’imposta, il Dl 13 del 25 febbraio 2021 inserisce, all’interno dell’articolo 121 del Dl 34/2020, il comma 1-ter che dispone, a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito d’imposta ovvero dalle comunicazioni dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022:

  • che il credito d’imposta derivante dall’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non può essere oggetto di cessione parziale successivamente alla prima comunicazione di opzione effettuata all’agenzia delle Entrate in via telematica;
  • che al credito d’imposta viene attribuito un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni di cessioni successive alla prima.

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