Riforma dell’imposta di registro e tributi minori: le novità dal 2025
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, fornendo le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte da due importanti decreti legislativi in materia di imposta di registro e altri tributi minori.
Le principali novità normative
La riforma si basa su due pilastri normativi:
- Il decreto legislativo n. 139/2024, che rivoluziona principalmente l’imposta di registro
- Il decreto legislativo n. 87/2024, che modifica il sistema sanzionatorio per le violazioni concernenti le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, con effetto dal 1° settembre 2024
Autoliquidazione come sistema generale
Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’autoliquidazione come criterio generale per l’imposta di registro. Questo significa che la liquidazione dell’imposta diventa responsabilità del soggetto obbligato al versamento, con alcune eccezioni:
- Gli atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR
- Gli atti con registrazione a debito (articolo 59 e seguenti del TUR)
Rimane invariata l’autoliquidazione per gli atti immobiliari presentati telematicamente tramite il modello unico informatico.
Controllo della liquidazione
Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controlleranno la regolarità dell’autoliquidazione attraverso procedure automatizzate, basandosi sugli elementi desumibili dall’atto. In caso di imposta maggiore dovuta, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione con invito al pagamento entro 60 giorni, includendo sanzioni e interessi di mora.
Il contribuente potrà beneficiare di una riduzione della sanzione a un terzo in caso di pagamento tempestivo. Sono esclusi da questa procedura di controllo gli atti presentati tramite modello unico informatico, che restano soggetti alle procedure specifiche già previste.
Novità per cessioni d’azienda e divisioni
Per le cessioni di aziende o rami d’azienda, la riforma introduce criteri precisi per l’individuazione dell’aliquota applicabile:
- Si applicano le aliquote previste per i diversi tipi di beni che compongono l’azienda
- La ripartizione del corrispettivo deve essere indicata nell’atto o nei suoi allegati
- Per i crediti aziendali si applica l’aliquota prevista per le cessioni di crediti
- Le passività si imputano ai beni mobili e immobili proporzionalmente al loro valore
In caso di mancata ripartizione del corrispettivo, si applicherà l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni.
Semplificazione degli adempimenti
La circolare evidenzia diverse semplificazioni amministrative:
- Registrazione degli atti: La richiesta deve essere presentata mediante un modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, superando la precedente modalità in duplice esemplare su stampati forniti dall’Ufficio.
- Registrazione telematica: Per atti pubblici e scritture private autenticate da notai e altri pubblici ufficiali, le procedure di registrazione, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, avvengono con procedure telematiche.
- Conservazione digitale: L’Agenzia delle Entrate può conservare gli atti registrati e i relativi modelli anche con modalità telematiche, rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.
- Consultazione gratuita: La consultazione telematica catastale è diventata gratuita, in linea con l’obiettivo di incentivare i canali telematici, e sono state razionalizzate le procedure di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.
Modifiche alla riscossione degli atti giudiziari
Un’importante novità riguarda la riscossione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari. La registrazione sarà eseguita a prescindere dal pagamento dell’imposta, mentre l’Ufficio richiederà il pagamento:
- In via principale, alla parte condannata al pagamento delle spese
- In via principale, al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo
Le altre parti del giudizio o il creditore risponderanno in solido solo in via sussidiaria, qualora l’azione di riscossione verso il debitore principale risulti infruttuosa.
Novità per imposte ipotecaria, catastale e di bollo
La riforma introduce anche modifiche alle imposte ipotecaria, catastale e di bollo:
- Imposta ipotecaria: Viene adeguato il riferimento all’autoliquidazione nell’imposta di successione
- Contratti su diritti edificatori: Equiparati ad atti traslativi di diritti di natura non reale, con imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- Consultazione telematica: La nuova “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali” prevede la gratuità della consultazione telematica catastale e riduce del 20% le tasse per le ispezioni telematiche in ambito ipotecario
- Imposta di bollo: Per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione tramite modello F24
Le nuove disposizioni rappresentano un importante passo verso la semplificazione e la digitalizzazione degli adempimenti fiscali, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema tributario italiano.
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