Superbonus fino al 2025 per gli immobili danneggiati da eventi sismici. Il Superbonus spetta fino al 2025 per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, ai sensi dell’articolo 119, comma 8-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Il comma 8-ter dispone che “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”. In sostanza, la norma prevede che, a determinate condizioni, la detrazione continua ad applicarsi nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.
Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter al comma 4-ter dello stesso articolo 119 comporta che l’aumento previsto del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici, nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni richiamati nel comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi, riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
La maxi-detrazione spetta, però, solo per interventi effettuati su edifici residenziali per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo (con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la
diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare inagibilità del fabbricato) – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso).
Infatti, il comma 8-ter fa esplicito riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, che regolano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Per effetto di tale richiamo, secondo l’agenzia la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, detti contributi sono esclusi nei casi in cui: 1) il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; 2) il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
Diversamente, il comma 8-ter non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che, seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma, non hanno subìto danni derivanti da tali eventi.
Infine, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» dello stesso articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura del 110% riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai beni relativi all’impresa (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir).
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