Tassazione dei dividendi nel 2026: tutto cambia per i soci imprenditori
La riforma strutturale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, la disciplina fiscale dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori subisce una trasformazione di portata significativa. Il legislatore ha introdotto requisiti dimensionali minimi per accedere al regime di esclusione parziale dalla tassazione, con effetti immediati sulle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026. La ratio della modifica è dichiaratamente antielusiva: impedire che soci detentori di partecipazioni marginali beneficino di un regime agevolativo concepito per investimenti di rilevanza strategica.
La riforma interviene sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi modificando le disposizioni che regolano il trattamento fiscale degli utili distribuiti, e si applica in funzione della data della delibera assembleare di distribuzione, indipendentemente dall’esercizio in cui gli utili si sono formati.
Chi non subisce modifiche: le persone fisiche non imprenditori
Prima di esaminare le novità, è opportuno delimitare con precisione il perimetro soggettivo della riforma. Le persone fisiche che detengono partecipazioni societarie al di fuori di qualsiasi regime d’impresa non sono interessate dalle nuove disposizioni. Per tali soggetti rimane invariata la tassazione mediante ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, applicata dalla società erogante sull’intero ammontare del dividendo, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta — qualificata o non qualificata che sia.
Sopravvive altresì il regime transitorio per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 relativi a partecipazioni qualificate, la cui delibera di distribuzione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2022: in tali ipotesi residuali, la quota imponibile varia tra il 40% e il 58,14% del dividendo, con concorso al reddito complessivo e applicazione delle aliquote progressive IRPEF.
Per i dividendi di fonte estera percepiti da soggetti non imprenditori residenti in Paesi a fiscalità ordinaria, la base imponibile è rappresentata dal cosiddetto “netto frontiera” qualora intervenga un intermediario residente, ovvero dal “lordo frontiera” in caso di percezione diretta. La giurisprudenza di legittimità più recente ha peraltro riconosciuto la fruibilità del credito per le imposte pagate all’estero anche in presenza di tassazione sostitutiva.
I nuovi requisiti dimensionali per i soggetti IRPEF imprenditori
Il cuore della riforma riguarda i soggetti IRPEF che detengono partecipazioni in regime d’impresa: imprese individuali e società di persone commerciali. Fino al 31 dicembre 2025, questi soggetti beneficiavano dell’esclusione parziale dalla base imponibile — nella misura del 41,86% — senza che fosse richiesta alcuna soglia dimensionale minima. Dal 1° gennaio 2026, tale beneficio è condizionato al soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:
Quota di partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%. Ai fini del computo rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, applicando la demoltiplicazione della catena partecipativa secondo i criteri del codice civile.
Valore fiscale della partecipazione non inferiore a € 500.000. Il medesimo parametro si applica ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.
In assenza di entrambi i requisiti, i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2026 concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del percipiente, con conseguente applicazione delle aliquote progressive IRPEF sull’intero ammontare percepito. Per i soci con partecipazioni di minoranza di modesta entità, l’aggravio fiscale risulta considerevole.
Quanto alle imposte pagate all’estero, la detraibilità segue le medesime condizioni: in presenza dei requisiti dimensionali, il credito spetta nella misura corrispondente alla quota imponibile; in loro assenza, i dividendi concorrono al 100% e il credito è integralmente fruibile.
I nuovi requisiti per i soggetti IRES
Le medesime soglie dimensionali si applicano alle società di capitali e agli enti commerciali. Dal 2026, l’esclusione del 95% dei dividendi dalla base imponibile IRES è subordinata al possesso di una partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale — computando anche le partecipazioni indirette tramite controllate — oppure di un valore fiscale non inferiore a € 500.000.
In presenza dei requisiti, l’esclusione del 95% opera su tutte le forme di distribuzione: utili di esercizio, remunerazioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni, remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, nonché somme percepite in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione.
Restano integralmente esclusi da tassazione i dividendi distribuiti da società aderenti al consolidato fiscale nazionale o mondiale, nonché quelli distribuiti da società trasparenti formatisi durante il periodo di opzione. L’esclusione del 95% non si applica invece ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Sul piano IRAP, nulla muta: i dividendi percepiti da società di capitali rimangono esclusi dalla base imponibile in quanto componenti di natura finanziaria estranei all’area della gestione caratteristica.
Dividendi di fonte estera e Paesi a fiscalità privilegiata
Per i dividendi provenienti da società residenti in Paesi a fiscalità ordinaria valgono le medesime regole dei dividendi di fonte nazionale, subordinatamente al rispetto delle nuove soglie dimensionali. Per i soggetti IRES, l’esclusione del 95% opera dunque solo in presenza della partecipazione minima del 5% o del valore fiscale minimo di € 500.000.
Diverso il trattamento per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, individuati in base al criterio del confronto con il livello di imposizione nominale italiano. In via generale, tali dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito, con possibilità di detrarre il credito per imposte estere. Il contribuente può tuttavia superare la presunzione dimostrando una delle due esimenti previste dalla legge.
La prima esimente — lo svolgimento di un’effettiva attività economica nello Stato estero — comporta una tassazione ridotta al 50% con credito d’imposta indiretto, ma dal 2026 è applicabile soltanto in presenza dei requisiti dimensionali sopra descritti. La seconda esimente — l’assenza di effetti di localizzazione del reddito in Stati privilegiati — consente ai soggetti IRES di applicare l’esclusione del 95%, con facoltà di interpello preventivo.
La presunzione di distribuzione degli utili
Un profilo operativo di costante rilevanza pratica riguarda la presunzione assoluta stabilita dal TUIR in materia di distribuzione delle riserve. Indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili di esercizio e le riserve di utili rispetto alle riserve di capitale. La finalità è impedire al socio di differire la tassazione personale distribuendo riserve di capitale in presenza di riserve di utili disponibili.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presunzione opera esclusivamente in presenza di riserve di utili liberamente disponibili, e non trova applicazione qualora sussistano soltanto riserve indisponibili — quali la riserva legale, la riserva per acquisto di azioni proprie, la riserva da valutazione con il metodo del patrimonio netto e la riserva utili netti su cambi — ovvero riserve in sospensione d’imposta.
L’impatto numerico: due casi a confronto
Caso A — Imprenditore individuale con partecipazione dell’1,5% e valore fiscale di € 80.000. A fronte di un dividendo percepito di € 10.000, fino al 31 dicembre 2025 l’imponibile IRPEF era pari al 58,14%, ossia € 5.814, con un’imposta di circa € 2.500 all’aliquota marginale del 43%. Dal 1° gennaio 2026, non essendo soddisfatto alcun requisito dimensionale, l’intero dividendo di € 10.000 concorre alla formazione del reddito, con un’imposta di circa € 4.300 e un aggravio di circa € 1.800.
Caso B — Società a responsabilità limitata con partecipazione del 2% e valore fiscale di € 150.000. A fronte di un dividendo percepito di € 50.000, fino al 31 dicembre 2025 l’imponibile IRES era pari al 5%, ossia € 2.500, con imposta di € 600. Dal 1° gennaio 2026, l’intero dividendo di € 50.000 concorre alla base imponibile IRES, con imposta di € 12.000 e un aggravio di € 11.400.
Aspetti operativi e adempimenti
Decorrenza. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla data della delibera assembleare e non a quella dell’effettivo pagamento.
Acconto 2026. In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2026, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata in via virtuale come se le nuove norme fossero già vigenti nel 2025. Si tratta di un meccanismo di ricalcolo che richiede specifica attenzione in fase di predisposizione degli acconti.
Certificazione C.U.P.E. Le società di capitali, gli enti commerciali, le banche e gli intermediari finanziari che erogano dividendi sono tenuti a rilasciare ai soci la Certificazione Utili e Proventi Equiparati entro il 16 marzo dell’anno successivo. L’obbligo non sussiste per gli utili soggetti alla ritenuta ordinaria del 26%.
Versamento delle ritenute. Le ritenute operate sui dividendi si versano trimestralmente entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre, mediante modello F24 telematico, con i codici tributo 1035 per le ritenute su utili corrisposti a soggetti residenti e 1036 per quelle su utili corrisposti a soggetti non residenti.
Considerazioni conclusive
L’impatto della riforma sui soci con partecipazioni al di sotto delle nuove soglie dimensionali è tutt’altro che trascurabile, come dimostrano plasticamente i due esempi numerici. I professionisti sono chiamati a valutare tempestivamente, con i propri clienti, l’opportunità di operazioni di riorganizzazione societaria idonee a ricondurre le partecipazioni entro i nuovi parametri di legge, prima che intervengano delibere di distribuzione che producano effetti fiscali irreversibili.





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